Il no al rinvio pregiudiziale alla Corte Ue non viola il diritto all’equo processo

Non c’è violazione dell’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo se gli organi giurisdizionali nazionali di ultimo grado rifiutano di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Questo perché, chiarisce la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza del 20 settembre 2011 (Ullens de Schooten e Rezabek contro Belgio, n. 3989/97 e 38353/07, http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&documentId=891990&portal=hbkm&source=externalbydocnumber&table=F69A27FD8FB86142BF01C1166DEA398649), la stessa Corte di giustizia, nella pronuncia CILFIT ha chiarito che non si tratta di un obbligo assoluto. Sia il Consiglio di Stato sia la Corte di cassazione belga avevano escluso il rinvio pregiudiziale motivando la scelta del proprio rifiuto. La presenza di una motiviazione comporta che non è stato violato il diritto a un equo processo assicurato dalla Convenzione europea.

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