La Cassazione interviene sulla qualificazione del reato transnazionale secondo la Convenzione di Palermo

La Corte di Cassazione interviene sulla corretta qualificazione dei reati transnazionali secondo la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, ratificata dall’Italia con legge n. 146 del 16 marzo 2006, per accertare l’esistenza della competenza del giudice italiano. Con la sentenza della quarta sezione penale, n. 4307 depositata il 1° febbraio 2024 (4307), la Suprema Corte ha precisato che per poter ritenere che sussiste la transnazionalità è necessario accertare che il reato sia stato commesso, almeno in parte, all’estero. Nel caso in esame, il Giudice dell’udienza preliminare di Firenze aveva affermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano con riguardo a due imputati rispetto ai quali l’autorità giudiziaria olandese aveva già rinunciato alla giurisdizione a favore di quella italiana in base a un accordo nell’ambito dello svolgimento della squadra investigativa comune. Il Gup di Firenze aveva escluso la giurisdizione italiana e il Procuratore ha presentato ricorso in Cassazione, che è stato respinto.

Per la Suprema Corte le condotte degli imputati non erano caratterizzate dall’elemento di transnazionalità. Inoltre, la detenzione di un quantitativo di sostanze stupefacenti non era stata accompagnata dalla prova che la destinazione era il territorio italiano, con la conseguenza che la condotta non ha “spiegato effetti sostanziali nel nostro Paese, così difettando il criterio di collegamento necessario per ritenere la nostra giurisdizione e dunque per ritenere rilevante la successiva rinuncia alla giurisdizione svolta dall’Olanda a favore dell’Autorità giudiziaria italiana”. La Corte di Cassazione, inoltre, non ha accolto la tesi della Procura secondo la quale sussisterebbe la giurisdizione italiana se il reato commesso all’estero sia connesso o correlato ad un reato transnazionale che abbia prodotto effetti in Italia. Nel caso in esame, per la Cassazione manca l’elemento dell’accertamento della commissione del reato all’estero, aspetto che impedisce di affermare la transnazionalità del reato. A tal proposito, va considerato che il giudice olandese aveva già rinunciato alla giurisdizione e ciò conferma l’assenza della commissione del reato all’estero. Inoltre, non sono state fornite prove per affermare la destinazione in Italia degli stupefacenti. Di conseguenza, venendo in rilievo unicamente l’articolo 6 del codice penale, va esclusa la giurisdizione italiana.

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