La Cassazione interviene sull’immunità dalla giurisdizione nei casi di licenziamento di lavoratori di istituti di cultura esteri

Sulla richiesta di reintegra del lavoratore di un istituto di cultura, organismo di uno Stato estero, il giudice italiano non ha giurisdizione in forza della regola consuetudinaria sull’immunità degli Stati. E questo anche perché la richiesta di reintegra del lavoratore a seguito del licenziamento richiede accertamenti che interferiscono sul potere sovrano dello Stato. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza n. 26661/16 depositata il 22 dicembre (26661:16). A rivolgersi alla Suprema Corte, l’Accademia reale di belle arti spagnola, con sede a Roma, che aveva licenziato un proprio dipendente. Quest’ultimo si era rivolto ai giudici italiani sostenendo che il licenziamento era discriminatorio. Dal canto suo, l’Accademia aveva proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione. La Cassazione ha dato ragione all’Accademia reale, qualificata come organismo del Ministro degli esteri spagnolo e rappresentata in Italia dall’Ambasciatore. Per la Suprema Corte, la domanda funzionale ad ottenere la reintegra “postula apprezzamenti, indagini o statuizioni idonee ad incidere o interferire sugli atti o comportamenti dello Stato estero espressione dei suoi poteri sovrani di autorganizzazione”. Di conseguenza – prosegue la Cassazione – va riconosciuta l’immunità. La Corte ha precisato che non è possibile una diversa soluzione in base all’articolo 11 della Convenzione delle Nazioni Unite del 2004 sull’immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni ratificata dall’Italia con legge 14 gennaio 2013 n. 5. Di qui la conclusione della Cassazione che ha sancito il difetto di giurisdizione del giudice italiano limitatamente alla domanda di reintegrazione nel posto di lavoro – anche in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che ha ricostruito il diritto consuetudinario in materia – ma non sull’accertamento della nullità del patto di prova e del licenziamento.

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