La demolizione non è una pena secondo i parametri di Strasburgo

La demolizione di un manufatto abusivo, anche se decisa dal giudice penale, non è una pena nel senso individuato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Di conseguenza, la sanzione che la prevede non è soggetta alla regola sulla prescrizione fissata dall’articolo 173 del codice di procedura penale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 9949/16 del 10 marzo 2016 (9949). La Corte ha respinto l’istanza di un ricorrente che chiedeva la revoca dell’ingiunzione a demolire un immobile non ancora ultimato, richiesta respinta dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia. Di qui il ricorso in Cassazione che lo ha dichiarato inammissibile. Tra gli altri motivi addotti nel ricorso, la Suprema Corte ha rigettato la tesi secondo la quale la demolizione sarebbe una misura di natura penale ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, con ciò confermando la natura amministrativa della demolizione anche se decisa dal giudice penale. La Cassazione, tra l’altro, pone un freno all’utilizzo della giurisprudenza di Strasburgo come diritto “à la carte”, “dal quale scegliere l’ingrediente ermeneutico ritenuto più adatto ad un’operazione di pre-comprensione interpretativa”. Respinta, così, l’applicazione analogica della regola sulla prescrizione, prevista nei casi di applicazione di sanzioni penali, alla demolizione proprio perché quest’ultima non può essere qualificata come pena nel senso individuato da Strasburgo, non avendo finalità punitiva bensì carattere reale e non  soggetta, così, alla prescrizione stabilita dall’articolo 173. Tra l’altro, precisa la Suprema Corte, anche per evitare una sorta di “normazione mascherata”, nel caso in cui i giudici di merito ritengano alcune norme contrarie alla Convenzione, essi sono tenuti a sollevare la questione di costituzionalità e non possono invece disapplicare le norme interne, in linea con quanto stabilito dalla stessa Consulta nelle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007.

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