L’Italia sconfitta all’Aja

L’Italia ha violato il diritto internazionale negando l’immunità dalla giurisdizione alla Germania nelle azioni avviate contro Berlino da parenti delle vittime di deportazioni durante la seconda guerra mondiale e dichiarando l’esecutività di una sentenza greca su beni tedeschi in Italia. E’ la conclusione della Corte internazionale di giustizia che, con sentenza depositata oggi (http://www.icj-cij.org/docket/files/143/16883.pdf), ha chiarito l’operatività della regola consuetudinaria dell’immunità degli Stati dalla giurisdizione anche nei casi in cui organi dello Stato agiscano violando norme di ius cogens.

La Germania si era rivolta alla Corte depositando un ricorso il 23 dicembre 2008 poiché sosteneva che l’Italia non aveva rispettato la regola di diritto internazionale in materia di immunità degli Stati dalla giurisdizione a causa di una prassi giurisprudenziale, avviata con il caso Ferrini e proseguita con la sentenza della Corte di cassazione n. 1072 del 21 ottobre 2008 con la quale era stata affermata la responsabilità civile della Germania, condannata altresì al risarcimento dei danni ad alcune vittime deportate durante la seconda guerra mondiale.  Dopo il ricorso della Germania, l’Italia aveva presentato la domanda riconvenzionale alla Corte dell’Aja che era stata giudicata irricevibile (2o luglio 2010, ordinanza n. 15977). Oggi la sentenza. Per la Corte, è da respingere la tesi sostenuta dalla difesa italiana secondo la quale alla Germania non andava concessa l’immunità dalla giurisdizione nei procedimenti relativi ai risarcimenti del danno per morte o lesione alla persona (articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sull’immunità giurisdizionale degli Stati). Sia la prassi internazionale che quella interna – precisa la Corte – dimostrano che il diritto consuetudinario continua ad accordare l’immunità agli Stati per illeciti commessi sul territorio dello Stato del foro da forze armate o da altri organi dello Stato durante conflitti armati, come confermato anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. La stessa prassi, poi, prova che lo Stato non è privato dell’immunità per atti iure imperii anche se detti atti costituiscono violazioni gravi dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale umanitario. Senza dimenticare – prosegue la Corte – che, anche presumendo che i procedimenti interni riguardavano la violazione di norme di ius cogens da parte della Germania, la regola dell’immunità non deve essere limitata. Spetta adesso all’Italia adottare norme interne o scegliere metodi in grado di assicurare che le decisioni rese dai tribunali nazionali in contrasto con il diritto internazionale cessino di avere effetto. Con buona pace per le vittime.

No tags 3Commenti 0
3 Risposte
  • Ilaria Pretelli
    febbraio 6, 2012

    è una sconfitta davvvero vergognosa per i cittadini italiani ma anche per i diritti dell’uomo.
    Mi piacerebbe invitare i giudici della Corte a spiegare ai nostri studenti universitari il concetto di “ius cogens” alla luce di questa sentenza.

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *