Maggiore protezione per i consumatori che stipulano contratti di credito al consumo

La digitalizzazione ha modificato anche il credito al consumo, incluse le procedure di conclusione dei contratti e, quindi, per rimanere al passo con i tempi l’Unione europea ha adottato una nuova direttiva, la 2023/2225 del 18 ottobre relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (consumatori). Gli Stati saranno tenuti a recepire la direttiva entro il 30 novembre 2025, ma le nuove norme saranno applicabili dal 20 novembre 2026, in un quadro che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe portare a una piena armonizzazione e all’eliminazione delle norme interne divergenti rispetto alle regole Ue, anche se gli Stati devono impegnarsi a mantenere o a introdurre obblighi supplementari a carico degli intermediari del credito. Oltre a una modernizzazione del quadro normativo, la direttiva rafforza la protezione dei consumatori che sottoscrivono i contratti di credito al consumo, con obblighi più rigorosi sui prestatori di servizi in particolare con riguardo alle informazioni che devono essere adattate ai dispositivi digitali e all’indicazione dell’importo che il consumatore dovrà versare complessivamente. Spazio all’educazione finanziaria e alla consulenza sul debito  per evitare indebitamenti eccessivi, con un obbligo dei prestatori di servizi di valutare se il consumatore avrà la possibilità di restituire il debito. Entro 14 giorni dalla conclusione del contratto il consumatore potrà recedere. Inoltre, nel nuovo testo sono stati codificati i principi affermati dalla Corte di giustizia Ue chiamata molte volte a interpretare le norme della direttiva 2008/48, anche con riferimento alle definizioni.

È stato ampliato, seppure parzialmente rispetto alla proposta della Commissione, l’ambito di applicazione perché sono stati inclusi i prestiti di importo inferiore a 200 euro che, di frequente, sono a breve termine e ad alto costo, i prodotti che utilizzano il sistema “compra ora, paghi dopo”, il crowdfunding gestito in generale da prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito. Tuttavia, l’articolo 2, paragrafo 8 consente agli Stati di prevedere che alcune norme come l’articolo 8, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), l’articolo 10 paragrafo 5, l’articolo 11, paragrafo 4, l’articolo 21, paragrafo 3 non si applichino ai contratti di credito con un importo inferiore ai 200 euro, ai contratti in cui il credito è senza interessi e senza altre spese, ai contratti di credito in forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di entità trascurabile. Il Capo XIII è dedicato alle regole sulla cessione dei diritti e alle norme sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie.

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