Mandato di arresto Ue non eseguibile se manca il provvedimento nazionale

Il mandato di arresto europeo deve contenere l’indicazione dell’esistenza di un mandato nazionale. In caso contrario le autorità dello Stato di esecuzione devono negare l’attuazione del provvedimento. Lo ha stabilito la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza C-241/15 (Bob Dogi, C-241:15) depositata il 1° giugno, che conduce, in via di fatto, a un ampliamento dei motivi di non esecuzione obbligatoria. Il procedimento dinanzi alla Corte Ue ha preso il via da un rinvio pregiudiziale dei giudici di appello della Romania alle prese con l’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di un cittadino rumeno accusato di aver investito e ferito un cittadino ungherese mentre transitava in quella nazione. Le autorità ungheresi avevano inserito una segnalazione nel sistema di informazione Schengen e l’uomo era stato fermato nel suo Paese. Al centro del rinvio pregiudiziale la decisione quadro 2002/584 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri (recepita in Italia con Dlgs n. 69/2005), poi modificata dalla 2009/299/Gai che rafforza i diritti processuali delle persone e promuove l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo (recepita in Italia con il Dlgs n. 31/2016) e, in particolare, la questione relativa all’obbligo delle autorità nazionali dello Stato di esecuzione di non dare seguito al mandato di arresto europeo se non vi è un distinto mandato di arresto nazionale. Lussemburgo riconosce che l’articolo 8 della decisione quadro si limita a stabilire che tra le informazioni necessarie per il mandato di arresto Ue sia indicata l’esistenza di “una sentenza esecutiva, di un mandato di arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo di applicazione degli articoli 1 e 2”, lasciando aperta la questione se sia richiesta l’esistenza di un mandato di arresto interno distinto da quello europeo. Tuttavia, pur ammettendo che l’articolo 8 della decisione quadro non indica in modo espresso che la nozione di “mandato di arresto” si riferisce a quello nazionale, la Corte Ue ritiene che diversi indizi depongono in questa direzione. Basti pensare che sia nel preambolo, sia in altri articoli della decisione quadro, incluso l’articolo 8, non si utilizza la semplice espressione di “mandato di arresto” bensì la nozione di “mandato di arresto europeo”, con la conseguenza che laddove è utilizzata l’espressione “mandato di arresto” senza l’aggiunta “europeo”, ci si intende riferire a un mandato di arresto diverso da quello europeo e, quindi, a quello nazionale. A ciò si aggiunga che il formulario richiamato dall’articolo 8, che costituisce una parte integrante ai fini dell’interpretazione della stessa norma della decisione quadro, richiama una “decisione sulla quale si basa il mandato di arresto europeo” con ciò chiarendo che è richiesta l’esistenza di un provvedimento distinto rispetto alla decisione di emissione del mandato di arresto europeo. In caso contrario, la norma in esame avvalorerebbe la circostanza che “il mandato di arresto europeo potrebbe fondarsi su sé stesso”, rendendo priva di significato l’inclusione di un richiamo alla condizione dell’esistenza di un mandato di arresto per ammettere quello europeo. Di qui la conclusione che il mandato di arresto nazionale è condizione indispensabile per l’emissione e l’esecuzione successiva di quello europeo. Pertanto, nel caso in cui manchi il provvedimento interno in forza di una procedura semplificata prevista dallo Stato di emissione, il mandato non va eseguito anche perché, non essendosi validamente formato, l’atto stesso non viene ad esistenza. Non è più – osserva la Corte –  un problema di motivi facoltativi o tassativi di non esecuzione, in discussione solo in presenza di un atto valido, ma dell’inesistenza del provvedimento, con conseguente non esecuzione della consegna. Tuttavia, prima di negare l’esecuzione, l’autorità dello Stato chiamata a dare seguito alla consegna, deve chiedere allo Stato di emissione “di fornire con urgenza qualsiasi informazione supplementare necessaria” per chiarire se il mandato di arresto nazionale esiste e non è stato indicato o è del tutto mancante.

 

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *