Nell’estradizione irrilevante la prescrizione in base all’ordinamento italiano

I giudici nazionali, nel decidere sull’estradizione, non possono sindacare sulla disciplina penale sostanziale  straniera applicata secondo le regole processuali di quello Stato. E’ altresì irrilevante la prescrizione secondo l’ordinamento italiano. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 29622/16 depositata il 13 luglio (29622). La Suprema Corte ha così confermato il via libera all’estradizione già decisa dalla Corte di appello di Venezia, in base alla Convenzione europea sull’estradizione del 21 marzo 1983, di un individuo condannato a Tirana. La Corte di appello aveva correttamente riconosciuto, precisa la Cassazione, che la pena era legittima e coerente anche per l’ordinamento nazionale in relazione al reato per il quale era stata comminata la condanna. Inoltre – osserva la Suprema Corte – non rileva che alla data di esecutività della sentenza nazionale che riconosce quella straniera la pena sia estinta secondo le regole del nostro ordinamento perché ciò che conta è solo la non prescrizione della pena secondo l’ordinamento straniero al momento della richiesta di riconoscimento.

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