Nessun contrasto di giudicati tra divorzio “straniero” e separazione consensuale italiana

Nessun contrasto tra giudicati tra pronuncia di divorzio resa all’estero e decreto di omologazione della separazione consensuale in Italia. Via libera, quindi, al riconoscimento in Italia, in linea con l’articolo 64 della legge n. 218/1995, della sentenza di divorzio pronunciata a Cuba anche se gli ex coniugi hanno concluso una separazione consensuale. E’ la Corte di Cassazione, prima sezione civile, a stabilirlo con la sentenza n. 21741, depositata il 27 ottobre 2016 (divorzio). All’origine della vicenda, la decisione di una coppia di divorziare. Il Tribunale di Palma Soriano (Cuba) aveva pronunciato il divorzio, ma la donna si era opposta alla richiesta di riconoscimento della pronuncia, avanzata dall’ex marito in Italia, sostenendo che l’uomo si era impegnato con separazione consensuale omologata dal giudice italiano a rinunciare a far valere la sentenza dei tribunali cubani. La Corte di appello di Perugia aveva proceduto al riconoscimento parziale e, quindi, l’ex marito si è poi rivolto alla Cassazione contestando la delimitazione del riconoscimento ai soli profili attinenti allo scioglimento del vincolo, senza che si tenesse conto delle questioni di affidamento dei minori e di assegnazione dei beni. Ad avviso del ricorrente, si era così profilata una violazione dell’articolo 64 della legge n. 218/1995. La Cassazione ha dato ragione al’uomo. E’ evidente – osserva la Suprema Corte – che i due provvedimenti (sul divorzio e sulla separazione) non sono assimilabili e che sussiste una differenza circa la causa petendi, il petitum e gli effetti delle pronunce che non sono così comparabili. Impossibile, quindi, valutare un eventuale contrasto tra giudicati, con la conseguenza che il riconoscimento della sentenza straniera di divorzio deve essere completo.

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