Oblio oncologico: dal 2024 rimosse le discriminazioni per adozioni, concorsi e servizi bancari, finanziari e assicurativi

Grazie alla risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2022 su rafforzare l’Europa nella lotta contro il cancro, il Parlamento italiano ha dato il via libera alla legge 7 dicembre 2023 n. 193 “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche” (in vigore dal 2 gennaio 2024) che rimuove una discriminazione che impediva l’esercizio di taluni diritti in condizioni di parità con il resto delle altre persone (oblio cancro). In particolare, sono garantiti in modo effettivo e senza limitazioni il diritto di accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché alle procedure di adozione di minori. Il Parlamento ha così recepito quanto sottolineato dall’Osservatorio permanente sulla condizione assistenziale dei malati oncologici secondo il quale erano presenti prassi contrattuali volte a impedire “ai guariti l’apertura o il mantenimento di un’assicurazione sanitaria per malattia o di una polizza vita o che impongono oneri o garanzie accessorie” per accedere a mutui o polizze assicurative. Il Parlamento europeo, seppure in una raccomandazione, aveva chiesto che gli Stati inserissero entro il 2025 il diritto all’oblio per i pazienti europei che avessero conseguito una guarigione clinica da malattie oncologiche (hanno dato seguito a tale raccomandazione Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Romania). Oltre alle norme costituzionali (articoli 2, 3 e 32), anche le regole della Carta dei diritti fondamentali (articoli 7, 8, 21, 35 e 38) e l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo hanno guidato il legislatore italiano.

Con riguardo alle nozioni, l’articolo 1, comma 2, definisce l’oblio oncologico come il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica. L’ambito di applicazione di tale diritto riguarda l’accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi e si rivolge alle persone fisiche che non abbiano avuto episodi di recidiva da più di dieci anni alla data della richiesta. Se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età il periodo indicato è ridotto alla metà (5 anni). La legge apporta modifiche alle regole in materia di adozione (legge 4 maggio 1983, n. 184) e preclude la possibilità di riportare informazioni su patologie oncologiche pregresse in linea con i termini di 10 e 5 anni già indicati. Tra le altre discriminazioni, è stata rimossa quella relativa all’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale.

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