Ordinanza di sgombero di un campo rom: l’Italia deve assicurare un alloggio temporaneo – Temporary accomodation for Roma evicted from a settlement

Le risposte dell’Italia non convincono la Corte europea dei diritti dell’uomo che ha disposto, con decisione del 20 maggio 2019 (ricorso n. 25838/19, P.H. e altri contro Italia), l’immediata applicazione di misure provvisorie per garantire a tre cittadini della Bosnia Erzegovina di etnia rom, allontanati insieme ai figli minori dal campo rom situato a Ponte Riccio (Giugliano), di avere un alloggio adeguato e di mantenere l’unità familiare. Il Sindaco della cittadina aveva ordinato, per ragioni di salute e sicurezza pubblica, lo sgombero di tutte le persone che vivevano nel campo. Così i ricorrenti hanno presentato una domanda di misure provvisorie alla Corte europea dei diritti dell’uomo, in linea con l’articolo 39 del Regolamento. Di qui la richiesta, da parte di Strasburgo, di chiarimenti sulla situazione dei ricorrenti che hanno chiesto un alloggio adeguato e la sospensione della procedura di sgombero decisa con l’ordinanza del Sindaco. Le risposte del Governo non hanno chiarito dove e con quali modalità i ricorrenti erano stati ricollocati e la Corte, quindi, ha deciso di adottare delle misure provvisorie chiedendo all’Italia di assicurare un alloggio temporaneo adeguato ai minori interessati e ai loro genitori, senza separazione dei nuclei familiari.

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