Protezione internazionale se il Paese di origine punisce l’omosessualità

La protezione internazionale va assicurata se il richiedente omosessuale corre il rischio di rientrare nel Paese di origine che persegue l’omosessualità. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile 1, con la sentenza n. 9946 depositata il 19 aprile (9946). A rivolgersi alla Suprema Corte, un cittadino pakistano al quale era stata respinta la domanda di riconoscimento di protezione internazionale che l’uomo aveva avanzato perché nel suo Paese l’omosessualità è punita con la detenzione a vita. Il Tribunale e la Corte di appello di Cagliari avevano respinto l’istanza. Di diverso avviso la Cassazione che ha ritenuto il ricorso fondato perché il fatto che l’omosessualità è considerata reato nel Paese di provenienza è rilevante ai fini della protezione internazionale in quanto è “una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione”. Così la Cassazione ha accolto il ricorso e annullato la pronuncia rinviandola alla Corte di appello di Cagliari in diversa composizione.

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