Pubblicati sulla Gazzetta Ue i nuovi regolamenti sull’assunzione delle prove e sulle notificazioni

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 405 del 2 dicembre 2020 il regolamento n. 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove, rifusione, prove) e il regolamento n. 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2020 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti, rifusione, notificazione). Con i due atti, tenendo conto della stratificazione di modifiche che si sono succedute nel corso degli anni, sono stati codificati i cambiamenti in un testo aggiornato, di più facile lettura. I due testi saranno applicabili dal 1° luglio 2022. 

Il regolamento n. 2020/1784 fissa le norme sulle notificazioni e le comunicazioni negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, con esclusione della materia fiscale, doganale o amministrativa e dei casi che coinvolgono la responsabilità di uno Stato membro per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii). La trasmissione degli atti da notificare o comunicare, domande, attestati, ricevute, certificati e qualsiasi altra comunicazione avverrà attraverso i moduli inclusi nell’allegato I e la comunicazione avverrà attraverso un sistema informatico decentrato attraverso con la soluzione interoperabile e-CODEX.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione del regolamento n. 2020/1783, esso si applica in materia civile o commerciale nei casi in cui, conformemente alla propria legislazione, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro richiede: “che l’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all’assunzione delle prove; o l’assunzione delle prove direttamente in un altro Stato membro. Non sono ammesse le richieste intese a ottenere prove che non siano destinate a essere utilizzate in procedimenti giudiziari già pendenti o previsti”.

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