Separazione e litispendenza internazionale: la parola alle sezioni unite

Con ordinanza n. 8619, depositata il 2 maggio, la sesta sezione civile della Cassazione ha chiesto al Primo Presidente di rivolgersi alle Sezioni Unite per chiarire la natura della litispendenza internazionale (8619_05_2016). La vicenda arrivata in Cassazione riguarda un caso di separazione di una coppia di cittadini italiani. Il tribunale di Bolzano aveva escluso la giurisdizione perché il giudice svizzero era stato adito dalla moglie per primo. Per la Corte di appello, invece, la giurisdizione italiana sussisteva, ma andava esclusa in base all’operatività della regola sulla litispendenza di cui all’articolo 7 della legge n. 218/95. Diversa la posizione del marito ricorrente secondo il quale la giurisdizione svizzera andrebbe esclusa in base all’articolo 3 del regolamento n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, con la conseguenza che la corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare la propria giurisdizione in via esclusiva, senza ammettere alcuna sospensione. Tenendo conto del contrasto interpretativo interno alle stesse sezioni unite e le differenti posizioni sulla qualificazione della natura della litispendenza internazionale, la sesta sezione ha optato per la richiesta di un rinvio alle sezioni unite. Tanto più – osserva la sesta sezione – che nelle ordinanze n. 12410 e n. 16862 del 2011, la litispendenza era considerata come questione riguardante la giurisdizione e non come ipotesi di sospensione necessaria.

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