Sottrazione di minori e affidamento esclusivo: chiarimenti dalla Cassazione

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 3924 depositata il 13 febbraio, ha chiarito gli effetti del provvedimento di affidamento esclusivo nella qualificazione di un caso come sottrazione internazionale del minore (3924). In particolare, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di una donna, cittadina italiana, la quale aveva impugnato il provvedimento che disponeva il ritorno del figlio in Danimarca, dal padre danese. Il bimbo, nato in Italia, si era poi trasferito con entrambi i genitori, nel 2017, in Danimarca. Nel 2019, la madre, con il consenso del padre, aveva portato il bambino in Italia per un periodo limitato. La presenza era durata a lungo e il padre aveva chiesto il ritorno del minore, richiesta accordata dal Tribunale di Milano secondo il quale la residenza abituale era in Danimarca e, quindi, in applicazione della Convenzione dell’Aja sulla sottrazione internazionale dei minori del 25 ottobre 1980 (ratificata dall’Italia con legge 15 gennaio 1994 n. 64) il minore doveva tornare nel luogo di residenza abituale. Inoltre, il Tribunale aveva escluso l’esistenza di un pregiudizio sul minore nel caso di ritorno, ai sensi dell’articolo 13, lettera b della Convenzione del 1980 in base al quale il ritorno va escluso solo se “sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile” e aveva dato il via libera al rientro del bimbo nel Paese scandinavo. La donna aveva impugnato la decisione e la Cassazione le ha dato ragione. In particolare, la Suprema Corte ha considerato che, dopo aver fatto ritorno in Danimarca con il minore, la donna aveva ottenuto l’affidamento esclusivo e, quindi, ben poteva tornare in Italia. Di conseguenza, la Cassazione ha accolto la tesi della madre ricorrente e ha dichiarato che l’affidamento esclusivo ha comportato la cessazione della materia del contendere “in relazione all’esecuzione dell’ordine di ritrasferimento del minore nel luogo di residenza abituale dal quale era stato sottratto”.

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