Sottrazione internazionale di minori: no al rientro se i figli corrono pericoli nel Paese di residenza

La sottrazione internazionale dei minori è illegittima, ma il Tribunale per i minorenni, che decide di non disporre l’immediato rientro dei figli sottratti nel Paese del padre, per tutelare i minori, agisce in linea con la Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. In presenza di fondati rischi per il minore di essere esposto, al rientro, a pericoli fisici o psichici, giusto bloccare il rientro. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza n. 2044 depositata il 26 gennaio 2018 (2044). Al centro della vicenda, il padre ungherese di due bambini il quale sosteneva che la moglie (italiana) aveva illegittimamente condotto i figli dall’Ungheria, luogo di residenza, in Italia. Il Tribunale per i minorenni di Venezia, pur constatando che si era verificata una sottrazione internazionale da parte della madre, aveva deciso di non ordinare il rientro in Ungheria perché i bimbi avrebbero corso il rischio di pericoli fisici e psichici. Di qui il ricorso in Cassazione che, però, ha dato torto al padre e ha constatato che il Tribunale per i minorenni aveva espresso “una valutazione di merito sfavorevole al ricorrente, ma priva di vizi logici e congruamente motivata”.

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