Sulle controversie di lavoro tra un dipendente di un istituto di cultura e il Ministero degli esteri è competente il giudice italiano in base al regolamento n. 44/2001

Nelle controversie di lavoro riguardanti un cittadino italiano assunto dall’istituto di cultura a Belgrado deve essere applicato il regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale per stabilire il giudice competente a risolvere la controversia. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezioni unite, nella sentenza depositata il 13 aprile 2012 (5872_04_12). La controversia ha preso il via dal ricorso di un cittadino italiano che chiedeva un adeguamento del suo trattamento economico. Il Tar del Lazio aveva dichiarato la competenza del giudice italiano in base all’articolo 3 della legge 218/95 sul diritto internazionale privato, ma aveva indicato come competente nel merito il giudice ordinario. Tuttavia, sia il Tribunale di Roma sia la Corte di appello avevano accolto le eccezioni del ministero degli esteri  secondo il quale era competente, in base al Decreto legislativo 7 aprile 2000 n. 103, il foro locale in ragione della deroga prevista nei contratti relativi alle rappresentanze diplomatiche, agli uffici consolari e agli istituti di cultura. Una conclusione ribaltata dalla Suprema Corte secondo la quale la determinazione del giudice competente deve avvenire alla luce degli articoli 18 e seguenti del regolamento n. 44/2001 (anche in forza del rinvio al diritto internazionale e convenzionale effettuato nel decreto legislativo citato) in quanto il convenuto in giudizio era il ministero degli esteri italiano. Per la Corte,  la clausola di deroga giurisdizionale contenuta nel contratto non vincola il dipendente perché anteriore all’insorgere della controversia. Dette clausole – chiarisce la Corte – consentono ma non impongono al lavoratore, in base a quanto previsto dall’articolo 21 del regolamento n. 44/2001, di rivolgersi a un giudice diverso rispetto a quello indicato dall’articolo 19. Di qui la conclusione che spetta al giudce italiano pronunciarsi sulla questione.

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