Titolo esecutivo europeo solo se è garantito al debitore contumace il riesame

Per ottenere la certificazione di una decisione giudiziaria come titolo esecutivo europeo è necessario che, se il debitore è contumace, gli sia consentito di chiedere il riesame della sentenza. Nel segno della tutela delle regole sull’equo processo, la Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 17 dicembre (causa C-300/14, C-300:14) ha chiarito che gli Stati, pur avendo autonomia nell’individuazione delle regole procedurali interne, devono assicurare la difesa del debitore. Al centro del rinvio pregiudiziale dei giudici belgi, il regolamento n. 805/2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Una società belga, creditrice di una radio greca, aveva cercato di far valere il proprio credito, ma non aveva ottenuto la certificazione della sentenza a suo favore come titolo esecutivo europeo perché la pronuncia era stata resa in contumacia. Per la Corte Ue al debitore va assicurato il diritto alla difesa e, quindi, la certificazione di una decisione come titolo esecutivo europeo non può essere concessa se manca un sistema di riesame completo delle decisioni “in fatto e in diritto”. Questo vuol dire che il giudice nazionale può dare il via libera alla certificazione solo se il debitore può contestare il credito nei casi in cui, in circostanze straordinarie, per ragioni a lui non imputabili e in assenza di colpa, non abbia potuto partecipare al procedimento. La Corte Ue ha anche stabilito che la certificazione della decisione è un provvedimento di natura giurisdizionale che richiede un esame di tutte le condizioni fissate nel regolamento n. 805/2004, con un giudice la cui presenza permette di colmare il contesto di incertezza proprio delle norme minime del regolamento. La richiesta, inoltre, in linea con l’articolo 6, può essere presentata “in qualunque momento all’organo giudiziario di origine”. Sarebbe privo di senso – scrive la Corte – che la richiesta di certificazione debba essere obbligatoriamente presentata congiuntamente a quella giudiziale perché proprio nella prima fase iniziale non si sa se il credito sarà contestato e, quindi, se sarà possibile utilizzare il regolamento sul titolo esecutivo europeo poiché non è noto se la decisione giudiziaria finale soddisferà i requisiti previsti dall’atto Ue.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *