Ucraina contro Russia: l’Aja si pronuncia sulle misure provvisorie

La Corte internazionale di giustizia, con ordinanza depositata il 19 aprile, ha disposto, a vantaggio dell’Ucraina, alcune misure provvisorie richieste da Kiev nei confronti della Federazione Russa (ordinanza). La controversia tra i due Paesi, arrivata dinanzi al principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite, ha preso il via a seguito del ricorso presentato dall’Ucraina il 16 gennaio 2017.

La Corte dell’Aja, dopo aver accertato la sussistenza prima facie della propria giurisdizione, sia con riguardo alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (articolo 24) sia in base alla Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (articolo 22), ha accordato all’Ucraina, seppure non con riferimento a tutte le richieste, alcune misure provvisorie proprio per impedire un aggravamento della già grave situazione. Prima di tutto, la Corte ha precisato che l’Ucraina, per le questioni relative alla parte orientale del territorio, ha concentrato le richieste sull’applicazione della Convenzione sulla repressione del finanziamento del terrorismo con riferimento anche all’abbattimento dell’aereo della Malesia Airlines (volo MH117). Per gli eventi in Crimea, invece, il ricorso è stato fondato unicamente sulla Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. Pertanto, per la prima questione, la Corte internazionale di giustizia, analizzando il ricorso, ha precisato che l’Ucraina si è fondata sull’articolo 18 della Convenzione sulla lotta al terrorismo in base al quale gli Stati devono mettere in campo tutte le misure necessarie per prevenire il finanziamento del terrorismo. Di conseguenza, secondo la Corte, l’Ucraina può avvalersi della norma in esame per ottenere misure provvisorie solo se è “plausibile che gli atti in causa possano costituire degli illeciti ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione”. Ed invero, per i giudici internazionali, l’Ucraina non ha fornito elementi sufficienti per concludere che sussistano le condizioni applicative di cui all’articolo 2 della Convenzione ossia l’intenzione e la consapevolezza di commettere atti di terrorismo. Detto questo, però, ciò non preclude che nella fase di merito questi elementi possano essere provati. Diversa conclusione per i casi di discriminazione razziale per i quali la Corte ha ritenuto plausibile che gli atti contestati costituiscano comportamenti vietati ai sensi della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. Pertanto, ritenendo sussistente il rischio di un danno irreparabile e la necessità di intervenire con urgenza, la Corte internazionale di giustizia ha disposto misure provvisorie a carico della Russia che deve astenersi dal mantenere o imporre limitazioni a danno della comunità dei tatari di Crimea (verdetto 13 sì, 3 no) e consentire l’educazione nella lingua ucraina (conclusione raggiunta all’unanimità). Entrambi gli Stati, poi, devono astenersi dall’adottare ogni misura che possa portare a un aggravamento della situazione.

I giudici Owada, Cancado Trindade e Bhandari hanno allegato un’opinione separata, così come i giudici ad hoc Pocar e Skotnikov. I giudici Crawford e Tomka hanno annesso una dichiarazione. Qui tutti i documenti http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=1&k=f1&case=166&code=ur&p3=3.

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