 La compagnia aerea che smarrisce il bagaglio di un passeggero è tenuta a risarcire il danno, che deve essere valutato in via equitativa. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con ordinanza n. 28672 depositata il 29 ottobre (28672) con la quale la Suprema Corte si è soffermata sugli obblighi del vettore in base alla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sull’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, approvata a nome della Comunità europea con decisione n. 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001. Un passeggero, imbarcato su un volo da Palermo a Verona, aveva citato in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Verona, Ryanair. Il giudice, però, aveva dato seguito all’eccezione della compagnia low cost ritenendo che la giurisdizione spettasse al giudice irlandese. Il Tribunale di Verona, invece, aveva accolto il ricorso del passeggero e riconosciuto la giurisdizione italiana perché il vettore non aveva eccepito l’incompetenza del giudice adito, ma – secondo il tribunale – aveva semplicemente richiamato le condizioni generali di trasporto, situazione che non poteva essere equiparata “ad un’eccezione di difetto di competenza giurisdizionale né ad una contestazione sulla giurisdizione del giudice adito”. Era stata accolta la domanda per il risarcimento dei danni patrimoniali pari al valore dei beni contenuti nel bagaglio smarrito, ma non il rimborso delle spese dovute alla perdita del bagaglio. Su tale punto, il giudice aveva escluso di poter ricorrere a una liquidazione equitativa del danno.
La compagnia aerea che smarrisce il bagaglio di un passeggero è tenuta a risarcire il danno, che deve essere valutato in via equitativa. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con ordinanza n. 28672 depositata il 29 ottobre (28672) con la quale la Suprema Corte si è soffermata sugli obblighi del vettore in base alla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 sull’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale, approvata a nome della Comunità europea con decisione n. 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001. Un passeggero, imbarcato su un volo da Palermo a Verona, aveva citato in giudizio, dinanzi al giudice di pace di Verona, Ryanair. Il giudice, però, aveva dato seguito all’eccezione della compagnia low cost ritenendo che la giurisdizione spettasse al giudice irlandese. Il Tribunale di Verona, invece, aveva accolto il ricorso del passeggero e riconosciuto la giurisdizione italiana perché il vettore non aveva eccepito l’incompetenza del giudice adito, ma – secondo il tribunale – aveva semplicemente richiamato le condizioni generali di trasporto, situazione che non poteva essere equiparata “ad un’eccezione di difetto di competenza giurisdizionale né ad una contestazione sulla giurisdizione del giudice adito”. Era stata accolta la domanda per il risarcimento dei danni patrimoniali pari al valore dei beni contenuti nel bagaglio smarrito, ma non il rimborso delle spese dovute alla perdita del bagaglio. Su tale punto, il giudice aveva escluso di poter ricorrere a una liquidazione equitativa del danno. 
Di qui il ricorso in Cassazione secondo la quale, invece, gli esborsi sostenuti dal ricorrente per acquistare beni destinati a sostituire quelli smarriti potevano essere liquidati con una valutazione equitativa, anche senza la prova fornita mediante la produzione di scontrini di acquisto. Se il danneggiato ha provato l’an – osserva la Cassazione – ma ha difficoltà a provare il quantum, il giudice è tenuto a determinare l’importo in via equitativa considerando che il bagaglio contiene in genere capi di abbigliamento e accessori che possono essere anche quantificati anche in base alla durata del viaggio. Accolto così il ricorso con rinvio al Tribunale di Verona che giudicherà in diversa composizione.
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