Crimini nazisti: sì alle azioni risarcitorie contro la Germania

Continuano le azioni contro la Germania da parte di familiari di cittadini italiani, vittime di deportazione e detenzione nei campi di concentramento durante la Seconda guerra mondiale. Con la sentenza n. 5312, il Tribunale di Milano, sezione 10, civile (Tribunale-Milano-X), ha accolto la domanda di risarcimento presentata dalla moglie, dalla figlia e dalla nipote di una vittima deportata nel campo di concentramento di Flossenburg. Il Governo si era opposto facendo valere, tramite il ministro dell’economia, la prescrizione e comunque, anche qualora fosse stata addotta l’imprescrittibilità dei crimini contro l’umanità, l’applicazione del principio dell’irretroattività della legge penale più sfavorevole. Dichiarata la contumacia della Germania, il Tribunale di Milano, ha ricostruito la vicenda anche tenendo conto della sentenza della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012, della legge n. 5 del 2013, della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014, nonché, tra gli altri atti, di quello che ha istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra, previsto dall’art. 43 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

Tale Fondo, precisa il Tribunale “si limita a disciplinare l’ambito dell’esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate nei confronti della Repubblica Federale di Germania, prevedendo che tali sentenze possano essere eseguite esclusivamente nei confronti del Fondo Ristori, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, senza incidere sul diritto del cittadino leso a promuovere l’azione risarcitoria in sede giurisdizionale nei confronti dello Stato responsabile ex art. 2043 c.c.”. Così, il Tribunale ha respinto la tesi del Ministero dell’economia che riteneva di essere l’unico soggetto legittimato passivo affermando che è la Germania l’unico titolare responsabile dell’estinzione del credito.

Inoltre, il Tribunale ha affermato che “risultano provati i fatti storici allegati dalla parte attrice nell’atto di citazione. In particolare, come si evince dallo stato di servizio (cfr. doc. 2 allegato alla memoria di parte attrice del 21.07.2024), il Sig. (…) prestò servizio militare nelle Forze Armate Italiane e, in data 9 settembre 1943, fu catturato dalle forze armate del Terzo Reich e successivamente deportato in Germania, presso il campo di lavoro di Flossenburg, dove rimase internato sino al 27 agosto 1945”. Sul punto, – osserva il Tribunale – costituisce fatto notorio, che la deportazione nei campi di lavoro o di concentramento “comportasse per i soggetti internati una prolungata permanenza in condizioni degradanti e disumane. È pacificamente acquisito alla coscienza collettiva, oltre che documentalmente comprovato da numerose fonti storiche, che tali luoghi erano teatro di trattamenti disumani, sistematicamente inflitti ai prigionieri, tra cui maltrattamenti fisici e psicologici, detenzione in ambienti insalubri e sovraffollati, costrizione al lavoro coatto per molte ore al giorno senza riposo né retribuzione, in condizioni di alimentazione gravemente carente, vestiario insufficiente e riscaldamento assente. Tali circostanze sono idonee a fondare, secondo l’id quod plerumque accidit, il riconoscimento di un danno non patrimoniale grave, consistente nella sofferenza fisica, nell’angoscia, nell’umiliazione e nel profondo turbamento morale derivanti dalla negazione continuativa della libertà personale e della dignità umana”. 

Sulla domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale, il Tribunale ha ritenuto che “gli esigui elementi indiziari forniti da parte attrice non sono idonei a comprovare, neppure per presunzioni ex art 2729 c.c., il danno lamentato durante la predetta prigionia”, mentre ha ritenuto sussistenti “i presupposti per l’affermazione della responsabilità aquiliana della parte convenuta, nonché per la pronuncia di una condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale”. Così, la Germania è stata condannata a versare 104.707, 50 alle ricorrenti.

Si ringrazia Guida al diritto per la sentenza.

Si vedano i post https://www.marinacastellaneta.it/blog/vittime-di-crimini-commessi-da-nazisti-fissate-le-regole-di-accesso-al-fondo.htmlhttps://www.marinacastellaneta.it/blog/con-decreto-legge-litalia-blocca-lazione-della-germania-allaja.html

No tags 0 Commenti 0

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *