Soccorso in mare: non c’è reato se lo sbarco non avviene nel porto più vicino ma in quello ritenuto più sicuro

Le norme internazionali impongono il soccorso in mare e lo sbarco dei naufraghi in un porto sicuro e, di conseguenza, il proprietario e comandante di una nave che salva i migranti e li conduce in un porto sicuro ha diritto a beneficiare dell’art. 51 del codice penale perché sta adempiendo a un dovere – quello del soccorso in mare – fissato dal diritto internazionale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione penale, con sentenza n. 32090 depositata il 27 agosto (32090).

Questi i fatti. Il Tribunale di Locri, con sentenza del 2024, aveva condannato due cittadini (uno tedesco, l’altro turco) a 1 anno e 4 mesi di reclusione in quanto ritenuti responsabili di aver violato l’articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998 che si occupa del reato di favoreggiamento dell’ingresso illegale in Italia. Era stata disposta anche la confisca dell’imbarcazione. La Corte di appello di Reggio Calabria aveva confermato il verdetto. Di qui il ricorso in Cassazione. La vicenda riguardava i due ricorrenti (uno proprietario dell’imbarcazione e l’altro semplice amico del proprietario) che erano a bordo di un catamarano. Avevano incrociato, verso Rodi, in Grecia, un’imbarcazione in avaria con otto migranti e avevano soccorso i naufraghi (cittadini iraniani) portandoli sulla propria imbarcazione. Invece di dirigersi verso le limitrofe coste greche si erano diretti a Roccella Jonica (loro destinazione intermedia), senza avvisare le autorità italiane, anche in ragione del fatto che avevano urgenza di raggiungere i propri familiari in Italia e temendo che le autorità greche avrebbero potuto respingere i migranti. A seguito di una perquisizione erano stati rinvenuti i migranti, privi di permesso di soggiorno. Di qui l’azione penale nei confronti dei due uomini.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso partendo proprio dagli obblighi fissati dal diritto internazionale e dall’esistenza e applicazione di una scriminante. I giudici di merito, infatti, avevano ritenuto che i due uomini avessero agito nel rispetto dell’obbligo di salvataggio previsto dal diritto internazionale, ritenendo la condotta scriminata ai sensi dell’articolo 51 del codice penale  in quanto posta in essere per l’adempimento di un dovere. Tuttavia, i giudici di merito avevano escluso l’applicazione della scriminante per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina perché, ad avviso dei giudici di merito, la circostanza che avessero scelto un porto italiano e non uno greco, era in contrasto con l’obbligo di dirigersi nel porto di approdo più vicino. Per la Cassazione, l’interpretazione è errata perché l’obbligo di soccorso in mare, oltre ad avere un fondamento in diverse convenzioni internazionali, è anche un obbligo di carattere consuetudinario il cui contenuto impone non solo l’obbligo di salvataggio dei naufraghi, ma comporta l’obbligo accessorio di effettuare lo sbarco in un luogo sicuro (“place of safety”), come indicato nelle Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare (MSC.167.78 del 2004) allegate alla Convenzione SAR di Amburgo del 1979. Ora, è vero – precisa la Cassazione – che in genere il porto più vicino è quello più sicuro, ma la scelta del porto si “pone come completamento dell’operazione di soccorso” e deve, quindi, “ritenersi che la condotta di navigazione fino alle acque territoriali italiane sia scriminata dall’adempimento del dovere ex art. 51 cod. pen.”. Inoltre, per la Suprema Corte non è stata fornita alcuna prova del fatto che i ricorrenti avessero condotto gli stranieri nelle acque territoriali italiane “non per condurre a termine l’operazione di salvataggio, bensì per favorirne l’introduzione illegale nel territorio dello Stato”. Così, la Cassazione ha annullato le condanne e rimesso il caso alla Corte di appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, per un nuovo giudizio.

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