 La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza depositata il 31 maggio nella causa C-335/17 (C-335:17), è intervenuta a chiarire la  nozione di “diritto di visita” fissata nel regolamento n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e sulla responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis). In particolare, la Corte di Lussemburgo ha precisato che nell’indicata nozione è incluso il diritto di visita dei nonni nei confronti dei nipoti. Di conseguenza, per individuare il giudice competente va applicato il regolamento n. 2201/2003. A rivolgersi alla Corte Ue è stata la Cassazione bulgara alle prese con una controversia tra una donna, residente in Bulgaria, la quale chiedeva di ottenere il diritto di visita nei confronti del minore, e il suo ex genero residente in Grecia con il figlio. I giudici bulgari, in primo e in secondo grado, si erano dichiarati incompetenti in base al regolamento n. 2201/2003 che, sul diritto di visita, attribuisce la competenza al giudice dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale. La Corte Ue è partita dall’esame dell’articolo 2 del regolamento che si occupa del diritto di visita. Una nozione – quella inclusa nell’atto Ue – di carattere ampio, da interpretare tenendo conto del suo tenore letterale, dell’economia generale e degli obiettivi del regolamento. La norma non fissa limiti sotto il profilo soggettivo e non esclude alcun beneficiario. Inoltre, nel documento di lavoro preparatorio al regolamento era richiamato il progetto di Convenzione del Consiglio d’Europa sulle relazioni personali riguardanti i minori evidenziando che questi ultimi hanno diritto ad intrattenere relazioni personali non solo con i genitori ma anche con i nonni. Alla luce dei diversi elementi analizzati, la Corte conclude che il diritto di visita non è collegato all’esercizio della responsabilità genitoriale. Di conseguenza, la domanda dei nonni, funzionale ad ottenere il riconoscimento del diritto di visita, rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003 e la competenza – osserva la Corte – va attribuita al giudice dello Stato membro in cui risiede il minore. In caso contrario, d’altra parte, si avrebbe il rischio di decisioni confliggenti con i giudici di più Stati membri che potrebbero rivendicare la propria competenza in base alle norme interne.
La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza depositata il 31 maggio nella causa C-335/17 (C-335:17), è intervenuta a chiarire la  nozione di “diritto di visita” fissata nel regolamento n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e sulla responsabilità genitoriale (Bruxelles II bis). In particolare, la Corte di Lussemburgo ha precisato che nell’indicata nozione è incluso il diritto di visita dei nonni nei confronti dei nipoti. Di conseguenza, per individuare il giudice competente va applicato il regolamento n. 2201/2003. A rivolgersi alla Corte Ue è stata la Cassazione bulgara alle prese con una controversia tra una donna, residente in Bulgaria, la quale chiedeva di ottenere il diritto di visita nei confronti del minore, e il suo ex genero residente in Grecia con il figlio. I giudici bulgari, in primo e in secondo grado, si erano dichiarati incompetenti in base al regolamento n. 2201/2003 che, sul diritto di visita, attribuisce la competenza al giudice dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale. La Corte Ue è partita dall’esame dell’articolo 2 del regolamento che si occupa del diritto di visita. Una nozione – quella inclusa nell’atto Ue – di carattere ampio, da interpretare tenendo conto del suo tenore letterale, dell’economia generale e degli obiettivi del regolamento. La norma non fissa limiti sotto il profilo soggettivo e non esclude alcun beneficiario. Inoltre, nel documento di lavoro preparatorio al regolamento era richiamato il progetto di Convenzione del Consiglio d’Europa sulle relazioni personali riguardanti i minori evidenziando che questi ultimi hanno diritto ad intrattenere relazioni personali non solo con i genitori ma anche con i nonni. Alla luce dei diversi elementi analizzati, la Corte conclude che il diritto di visita non è collegato all’esercizio della responsabilità genitoriale. Di conseguenza, la domanda dei nonni, funzionale ad ottenere il riconoscimento del diritto di visita, rientra nell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003 e la competenza – osserva la Corte – va attribuita al giudice dello Stato membro in cui risiede il minore. In caso contrario, d’altra parte, si avrebbe il rischio di decisioni confliggenti con i giudici di più Stati membri che potrebbero rivendicare la propria competenza in base alle norme interne.
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