Pubblicità politica trasparente: pubblicati gli Orientamenti per l’attuazione del regolamento Ue 2024/900

Applicabile dal 10 ottobre 2025, il regolamento (UE) 2024/900 sulla trasparenza e sul targeting della pubblicità politica (pubblicità politica), funzionale a garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza e di controllo ai prestatori di servizi di pubblicità politica che richiedono la corresponsione di una retribuzione, presenta taluni problemi di interpretazione e di attuazione. Per guidare in particolare i prestatori di servizi pubblicitari, la Commissione europea ha pubblicato il 10 ottobre gli Orientamenti per sostenere l’attuazione del regolamento (Orientamenti targeting) in linea con quanto previsto dall’articolo 8. Nella prima parte è chiarito il perimetro di applicazione del regolamento che è applicabile “agli sponsor e ai prestatori di servizi di pubblicità politica, compresi gli editori di pubblicità politica”. Accanto alla delimitazione soggettiva, la Commissione evidenzia che sono compresi atti quali “i messaggi preparati, collocati, promossi, pubblicati, consegnati o diffusi direttamente o indirettamente da, a favore o per conto di un attore politico”, nonché i messaggi a cura di altri attori, che possono e sono intesi a influenzare l’esito di un’elezione o referendum, un comportamento di voto o un processo legislativo o regolamentare a livello dell’Unione, nazionale, regionale o locale. Precisato che il regolamento disciplina la pubblicità politica fornita normalmente dietro retribuzione o tramite attività interne o nell’ambito di una campagna di pubblicità politica, la Commissione fornisce talune precisazioni relative agli sponsor che includono “partiti politici, alleanze politiche, gruppi politici, candidati a cariche elettive, persone che gestiscono campagne elettorali (ad esempio partiti terzi registrati), politici eletti, membri di governi, ministeri, organizzazioni della società civile (ad esempio organizzazioni senza scopo di lucro), gruppi di riflessione, società commerciali”. 

Un punto di rilievo è quello dell’individuazione di una nozione di corrispettivo che sia propria del diritto Ue e, sul punto, la Commissione, a chiarimento, ha fornito taluni esempi precisando che il concetto di corrispettivo è ampio e comprende sia i pagamenti regolari che le prestazioni in natura. “Ciò significa – precisa la Commissione negli Orientamenti – che la prestazione del servizio non deve necessariamente basarsi unicamente su un compenso pecuniario, ma può fondarsi anche su altri corrispettivi, quali sconti, pacchetti turistici, soggiorni in strutture ricettive o l’accesso a eventi o luoghi che sarebbero altrimenti soggetti a pagamento. Il volontariato (ad esempio in campagne elettorali) non è di norma fornito dietro retribuzione e non dovrebbe pertanto essere considerato un servizio”. Se, invece, un contraente è incaricato da un partito politico di preparare brevi video pubblicitari a sostegno della candidatura del partito alle elezioni locali, che sono poi pubblicati sugli account di social media delle sezioni del partito politico a livello locale, questi atti sono qualificabili come servizi e questo anche se “il contraente ha solo il compito di creare il video (e non quello di occuparsi della sua pubblicazione)”. In questi casi, infatti, “l’attività rientrerebbe nella nozione di attività ‘fornita normalmente dietro retribuzione’, in quanto il contraente è remunerato dal partito politico per il suo lavoro”. La sezione 1.3 si occupa degli editori di pubblicità politica e degli influencer, seguita dall’indicazione, nella sezione 2.2, degli elementi da prendere in considerazione ai fini dell’identificazione di un messaggio di pubblicità politica. La parte terza è dedicata, tra gli altri temi, alla interazione con il “meccanismo di segnalazione e azione” di cui al regolamento (UE) 2022/2065 – regolamento sui servizi digitali”.

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