Il Torture Victim Protection Act non ha abrogato, né esplicitamente, né implicitamente, la regola dell’immunità dalla giurisdizione riconosciuta dal diritto internazionale. Di conseguenza, gli agenti di uno Stato che agiscono nell’esercizio delle proprie funzioni non possono essere citati in giudizio dinanzi ai tribunali statunitensi. Questa la conclusione raggiunta dalla Corte di appello, Fifth Circuit, con la sentenza depositata il 29 maggio (n. 24-20075, Does v. Obiano, ca5.uscourts. immunità) con la quale è stato respinto il ricorso di una donna nigeriana il cui marito era stato ucciso nel corso delle proteste, nel 2020, in Nigeria. La donna aveva citato in giudizio dinanzi ai tribunali Usa il governatore nigeriano che, a suo dire, aveva dato l’ordine ai militari di intervenire nel corso della protesta, ma la Corte federale del Texas aveva respinto il ricorso ritenendo che l’uomo, residente negli Stati Uniti, godesse dell’immunità. Di qui l’azione dinanzi ai giudici di appello. Tuttavia, anche la Court of Appeals, Fifth Circuit, ha respinto il ricorso chiarendo che non è possibile applicare le eccezioni alle immunità previste dal Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), che si occupa solo dell’immunità degli Stati e non degli individui, ai casi che riguardano questi ultimi. La Corte ha anche rigettato la tesi circa l’esistenza di un’eccezione alla regola dell’immunità fondata su una norma di ius cogens che, appunto, porterebbe alla non applicazione dell’immunità nel caso di crimini contro l’umanità e altre gravi violazioni dei diritti umani. Per la Corte, infatti, non è stata provata l’esistenza di una simile eccezione e la maggior parte dei giudici nazionali ha sempre respinto questa tesi. Pertanto, tenendo conto che il Torture Victim Protection Act non ha abrogato la regola dell’immunità dalla giurisdizione stabilita dal diritto internazionale per gli atti compiuti da organi dello Stato nell’esercizio delle proprie funzioni, precisato che nel caso esame non si trattava di un’immunità personale in quanto queste sono riservate ai Capi di Stato, di Governo e ai ministri degli esteri, la Corte ha respinto il ricorso della donna e confermato la pronuncia di primo grado.
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