Per chiarire le modalità in base alle quali gli Stati membri hanno la possibilità di chiedere l’ampliamento dell’ambito d’applicazione della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa, al fine di includere misure che rafforzano la resilienza strutturale del sistema energetico europeo e accelerano la transizione dai combustibili fossili (“misure di sicurezza energetica”»), la Commissione europea ha pubblicato gli “Orientamenti per gli Stati membri sull’ampliamento della clausola di salvaguardia nazionale per la sicurezza nazionale” (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie C, 18 agosto 2026 (orientamenti sicurezza energetica). In particolare, Bruxelles ha indicato la procedura per chiedere l’ampliamento dell’ambito d’applicazione della clausola di salvaguardia nazionale e ha specificato il metodo che sarà seguito per monitorare la flessibilità. È specificato che non sono considerate ammissibili le misure che hanno altre finalità “sebbene legate in qualche misura alla crisi in Medio Oriente”, incluse la riduzione delle accise o altre imposte sui combustibili fissi, i prezzi fissi per i combustibili fossili, i sostegni basati sul reddito o altri sussidi per attenuare l’impatto dei prezzi elevati dell’energia o le misure “che generano unicamente risparmi energetici indiretti senza realizzare un miglioramento strutturale nella resilienza del sistema energetico europeo”.
La clausola di salvaguardia è valida fino al 2028 e, quindi, dopo tale data gli Stati dovranno trovare copertura con una ridefinizione “delle priorità in sede di bilanci nazionali”. In ogni caso, “il costo delle misure di sicurezza energetica ammissibili sarà limitato allo 0,3% del PIL l’anno e allo 0,6% del PIL cumulativo nel periodo 2026-2028”. Inoltre, è specificato che “Gli Stati membri che si avvicinano al massimale dell’1,5 % del PIL a causa della spesa per la difesa potranno chiedere un’ulteriore flessibilità temporanea e limitata, a condizione che la sostenibilità di bilancio non sia a rischio”. Per quanto riguarda la richiesta di ampliamento della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa per includere la sicurezza energetica, è disposto che la decisione di chiedere un ampliamento “è a discrezione di ciascuno Stato membro e dovrà essere approvata dal Consiglio su raccomandazione della Commissione”.
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