Il passaggio di un processo da una giuria popolare a un giudice unico non è contrario alla CEDU

Il diritto all’equo processo garantito dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non richiede che la colpevolezza sia accertata da una giuria popolare. Di conseguenza, gli Stati sono liberi di scegliere che l’accertamento della responsabilità penale avvenga attraverso un giudice unico. E’ il principio stabilito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che, con decisione depositata il 28 maggio 2013 (TWOMEY CAMERON AND GUTHRIE v. THE UNITED KINGDOM), ha respinto il ricorso di tre cittadini inglesi che ritenevano fosse stato violato il diritto all’equo processo perché il procedimento penale a loro carico in corso di svolgimento dinanzi a una giuria popolare era stato sospeso e affidato a un giudice unico. Nel corso dei processi (uno riguardava due ricorrenti accusati di rapina a mano armata e un altro la terza ricorrente imputata per frode fiscale) la procura aveva chiesto la sospensione del procedimento ravvisando un comportamento improprio di tre componenti della giuria popolare. La Corte di appello aveva accolto l’istanza ma le prove alla base di questa decisione non erano state divulgate completamente alle parti per ragioni di pubblico interesse. Un comportamento ineccepibile per la Corte di Strasburgo proprio in ragione del fatto che non esiste un diritto assoluto ad essere giudicato da una giuria popolare. A ciò si aggiunga che il diritto a che l’accusa riveli tutte le prove non è assoluto ma incontra taluni limiti laddove sono in gioco altri interessi come la sicurezza nazionale o la protezione delle vittime o dei testimoni. Inoltre, il materiale che non era stato fornito alle parti non riguardava questioni attinenti all’accertamento della colpevolezza con la conseguenza che non era stato violato il diritto alla difesa. Pertanto, la Corte europea, ribadendo la libertà degli Stati nella scelta del sistema penale da applicare nel proprio ordinamento, ha dichiarato il ricorso irricevibile.

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