La Cassazione su ordine pubblico e delibazione di sentenze ecclesiastiche

La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 21345/19 del 13 agosto, ha chiarito che nella delibazione di sentenze in materia matrimoniale, emesse da tribunali ecclesiastici, la convivenza per tre anni tra i coniugi, come situazione di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza di nullità del matrimonio, “è oggetto di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità” (21345). La Suprema Corte ha così respinto il ricorso di una donna la quale aveva impugnato la sentenza della Corte di appello di Bologna di delibazione della pronuncia del Tribunale ecclesiastico regionale dell’Emilia, richiesta dall’ex marito, che aveva dichiarato efficace, nell’ordinamento giuridico italiano, la sentenza di nullità. La donna sosteneva che, poiché il matrimonio era durato più di tre anni, la pronuncia non poteva essere delibata per contrasto con l’ordine pubblico italiano. La Suprema Corte tiene conto della sentenza n. 16379 del 2014, resa a Sezioni Unite, in base alla quale la convivenza per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario “integra una situazione di ordine pubblico italiano” rilevando, però, che l’eccezione è caratterizzata da una complessità fattuale con elementi personalissimi che fanno sì che l’eccezione non possa essere proposta per la prima volta nel giudizio di legittimità. Così, la Cassazione, proprio perché l’eccezione di convivenza coniugale ostativa alla delibazione della sentenza di nullità del matrimonio era stata presentata tardivamente nel giudizio di appello, ha respinto il ricorso della donna.

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