Lotta al terrorismo: piattaforma digitale per lo scambio di informazioni e la condivisione dei fascicoli tra Stati membri ed Eurojust

Per superare gli ostacoli nella lotta al terrorismo, l’Unione europea ha adottato il regolamento (UE) 2023/2131 del 4 ottobre 2023, che modifica il n. 2018/1727 e la decisione 2005/671/GAI, per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo (Regolamento terrorismo). Nell’applicazione della decisione 2005/671/GAI sono state evidenziate incongruenze e difficoltà e, tenendo conto che in alcuni casi le informazioni non sono condivise in modo tempestivo o non sono condivise, il Consiglio e il Parlamento hanno introdotto alcune modifiche per consentire un migliore funzionamento di Eurojust e guidare gli Stati nella trasmissione standardizzata delle informazioni, su canali sicuri. 

Tra le modifiche disposte al regolamento n. 2018/1727  è stato previsto l’obbligo per ogni Stato membro di designare l’autorità nazionale competente che svolgerà la funzione di corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo. In base al nuovo articolo 20, 2.bis, il corrispondente nazionale sul terrorismo dovrà essere un’autorità giudiziaria o altra autorità competente e, se l’ordinamento giuridico nazionale lo richiede, “uno Stato membro può designare più di un’autorità nazionale competente come corrispondente nazionale di Eurojust in materia di terrorismo”. Il corrispondente nazionale ha accesso a tutte le informazioni pertinenti conformemente all’articolo 21 bis, paragrafo 1. Inoltre, sarà competente a raccogliere le informazioni e a trasmetterle a Eurojust, “nel rispetto del diritto nazionale e dell’Unione, in particolare del diritto processuale penale nazionale e delle norme applicabili in materia di protezione dei dati”.

Per quanto riguarda i reati di terrorismo, le autorità nazionali competenti devono informare “i propri membri nazionali delle indagini penali in corso o concluse sotto il controllo di autorità giudiziarie non appena il caso è deferito alle autorità giudiziarie conformemente al diritto nazionale, in particolare il diritto processuale penale nazionale, di azioni penali e procedimenti giudiziari in corso o conclusi, e decisioni giudiziarie in merito a reati di terrorismo. Tale obbligo si applica a tutte le indagini penali riguardanti i reati di terrorismo, indipendentemente dal fatto che sussista un collegamento noto con un altro Stato membro o un paese terzo a meno che l’indagine penale, per le sue circostanze specifiche, interessi chiaramente un solo Stato membro”. Sul fronte dello scambio di informazioni la comunicazione tra le autorità nazionali competenti ed Eurojust avverrà tramite il sistema informatico decentrato e il sistema automatico di gestione dei fascicoli sarà collegato con una rete di sistemi informatici e punti di accesso e-CODEX interoperabili consentendo lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni.

Il regolamento entra in vigore il il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, avvenuta l’11 ottobre 2023. Sulla stessa Gazzetta UE è stata pubblicata anche la direttiva 2032/2123 che modifica la decisione 2005/671/GAI per allinearla alle norme dell’Unione sulla protezione dei dati personali (direttiva dati terrorismo), che dovrà essere recepita entro il 1° novembre 2025.

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