Per la Cassazione Villa Vigoni non può essere oggetto di azioni esecutive – Italian Court of Cassation and immunity: no enforcement actions against Villa Vigoni

L’immobile “Villa Vigoni” di proprietà della Germania, situato in provincia di Como, non può essere sottoposto ad azioni esecutive conseguenze di una sentenza pronunciata in Grecia e dichiarata esecutiva in Italia. Pertanto, deve essere cancellata l’ipoteca giudiziale iscritta sulla residenza. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 14885/2018, depositata l’8 giugno (14885), con la quale la Suprema Corte ha accolto, in parte, il ricorso presentato dalla Regione Stereà Ellada e, in parte, lo ha dichiarato inammissibile. Al centro della vicenda la sentenza della Corte di appello di Milano del 25 marzo 2015 con la quale era stata respinta l’impugnazione della pronuncia del Tribunale di Como. Quest’ultimo aveva stabilito che il provvedimento con il quale era stata dichiarata esecutiva in Italia una sentenza greca di condanna della Germania al pagamento di una somma a vantaggio dell’autogestione prefettizia come risarcimento per le vittime della strage di Distomo del 1944 non era azionabile. Questo perché in forza dell’articolo 3 della legge n. 5 del 2013 il titolo esecutivo era inefficace. La pronuncia era stata confermata dalla Corte di appello e, quindi, la regione Stereà Ellada aveva presentato ricorso in Cassazione che ha dichiarato inammissibile la parte di ricorso fondata sulla violazione degli articoli 10 e 11 della Costituzione e dell’articolo 18 del Trattato di pace del 1947 a causa del fatto che la ricorrente non ha tenuto conto della giurisprudenza in materia di immunità giurisdizionale degli Stati esteri con riguardo a beni destinati all’esercizio di funzioni sovrane. La Cassazione, invece, ha accolto l’azione nella parte in cui il ricorrente ha sostenuto che la Corte di appello ha negato, di fatto, la competenza giurisdizionale del giudice italiano “nell’ambito del procedimento di ricognizione di un titolo esecutivo fondato su una sentenza straniera”. Per la Suprema Corte, la dichiarazione di inefficacia del titolo esecutivo non è coerente con la motivazione perché il vizio “risiede nel fatto che l’immobile non è assoggettabile a procedura esecutiva”, senza che ciò implichi che il titolo sia inefficace. Nulla esclude – osserva la Cassazione – che il titolo possa espletare la sua efficacia su altri beni, diversi da Villa Vigoni che è qualificato dalla Corte territoriale come “bene di proprietà di uno Stato estero avente destinazione e fini pubblicistici”. La Cassazione su questo punto ha anche deciso nel merito stabilendo che Villa Vigoni non può essere oggetto di azioni esecutive con conseguente cancellazione dell’ipoteca giudiziale.

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