Diritto di conoscere le proprie origini: la CEDU condanna l’Italia

Il divieto di conoscere le proprie origini per tutelare il diritto della madre biologica di rimanere anonima è contrario alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Questo almeno nei casi in cui la legge interna impedisce una valutazione degli altri interessi in gioco, primo tra tutti il diritto di un bambino abbandonato di avere notizie sulla propria identità. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Godelli contro Italia (ricorso n. 33783/09) depositata il 25 settembre che è costata una condanna all’Italia (AFFAIRE GODELLI c. ITALIE). La vicenda approdata a Strasburgo ha preso il via dai ricorsi avviati da una donna che, abbandonata alla nascita, era stata adottata ma aveva cercato di conoscere notizie sulla propria madre biologica. Desiderio impossibile da realizzare in base alla legge italiana che tutela il diritto all’anonimato della madre. Di qui la scelta di rivolgersi alla Corte europea che ha dato ragione alla ricorrente. E’ vero, infatti, che in questo settore esiste un ampio margine di discrezionalità attribuito agli Stati, ma a patto che le autorità nazionali tengano conto dei diversi interessi in gioco e siano in grado di bilanciare le diverse esigenze al fine di garantire a tutti il pieno rispetto del diritto alla vita privata e familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione europea. Nel sistema italiano, invece, è solo il diritto della madre all’anonimato ad essere oggetto di tutela: il soggetto abbandonato, in caso di rifiuto della madre, non può conoscere le circostanze della propria nascita e dell’abbandono. Necessaria, invece, una valutazione delle circostanze del caso e il raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diritti contrapposti, evitando ogni automatismo. Tanto più che il desiderio di conoscere le proprie origini non cessa con l’età e che il mancato soddisfacimento di questa esigenza procura sofferenze psicologiche e fisiche.

2 Risposte
  • associazione adoption onlus
    ottobre 3, 2012

    In virtù del recente decisum della Corte Europea l’Associazione Adoptio onlus- Presieduta dall’Avv. Annamaria Marra, esperto giuridico in materia di adozioni- auspica che la rigida preclusione disposta dall’art. 28 della legge sulle adozioni venga rimossa da parte del legislatore consentendo all’adottato il diritto di sapere in modo pieno e incondizionato o, in alternativa, che venga riconosciuta in favore della madre naturale la c.d facoltà di “ripensamento” ammettendo, quindi, la possibilità di un accertamento posteriore circa la persistenza della volontà di non voler essere nominata effettuata all’epoca del parto. (www.adoptio.it)

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