In linea con l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il presunto padre biologico deve essere informato del procedimento di adozione se è stato individuato dai servizi sociali. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con la sentenza n. 24214 depositata il 29 agosto (24214) con la quale è stato accolto il ricorso di una donna la cui figlia era stata dichiarata adottabile. Nel ricorso, la donna sosteneva che non era stato integrato il contraddittorio con il padre biologico della minore e la Cassazione le ha dato ragione. Ricostruito il quadro normativo, partendo dalla legge n. 184/1983, la Cassazione ha rilevato che dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo si desume un onere informativo a vantaggio del presunto genitore biologico, funzionale alla partecipazione effettiva al procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandono e di adottabilità. La nozione di vita familiare – ricorda la Cassazione ricostruendo la definizione fornita da Strasburgo che serve per interpretare anche la legge italiana – include i legami familiari di fatto e la stessa Corte europea richiede che vi sia un adeguato coinvolgimento nel processo decisionale del genitore naturale. Di conseguenza, il genitore biologico deve essere avvisato delle indagini condotte in base all’articolo 11 della legge n. 184/1983. Inoltre, – osserva la Suprema Corte – solo il genitore biologico può richiedere la sospensione per un periodo massimo di due mesi del procedimento di adottabilità per consentire l’accertamento del suo status genitoriale. Nel caso in esame non vi è prova di eventuali comunicazioni al presunto padre biologico e, quindi, a causa del vizio riscontrato nel giudizio di adottabilità, che non è mai stato emendato, la Cassazione ha accolto il ricorso disponendo la rinnovazione del giudizio di adottabilità dinanzi al Tribunale per i minorenni di Napoli.
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