Cittadini Ue e votazioni al Parlamento europeo nella nuova direttiva dell’Unione

Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L, dell’8 settembre 2025, la direttiva (UE) 2025/1788 del 24 giugno 2025 relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, che sarà applicabile dal 30 settembre 2027 (Direttiva voto). Già nella relazione sulla cittadinanza del’UE presentata dalla Commissione europea nel 2020 era stata evidenziata la necessità di un restyling della direttiva 93/109/CE che disciplina la materia, per assicurare una “partecipazione ampia e inclusiva dei cittadini mobili dell’Unione”. La Commissione, poi, nel 2021 aveva presentato una proposta di modifica che è arrivata a conclusione.

In particolare, sono state chiarite le condizioni di iscrizione e di partecipazione alle elezioni per assicurare la parità di trattamento tra cittadini dello Stato membro interessato e cittadini stranieri dell’Unione, con particolare attenzione a coloro che intendono votare e candidarsi alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, i quali hanno diritto a ricevere lo stesso trattamento con riferimento ai periodi di residenza “che devono essere trascorsi per poter esercitare tale diritto e le prove da presentare per il rispetto di tale condizione”.

Migliorato anche lo scambio di informazioni tra gli Stati membri per impedire votazioni multiple così come la presentazione della propria candidatura più di una volta nel corso della stessa elezione. In questa direzione, l’articolo 4 sancisce il divieto del doppio voto e della doppia candidatura e l’articolo 5 fissa le condizioni relative alla residenza. Gli Stati membri, infatti, potranno prevedere un periodo minimo nel territorio elettorale, ma i cittadini Ue sono considerati in possesso di tale requisito “qualora abbiano risieduto in altri Stati membri per una durata equivalente”. Delle condizioni di ineleggibilità e dell’incapacità elettorale si occupano rispettivamente gli articoli 6 e 7.

La nuova direttiva tiene conto di alcune situazioni specifiche che possono riguardare alcuni Stati membri chiarendo, all’articolo 16 (“Disposizioni derogatorie”), che talune deroghe possono essere ammesse  nel rispetto dell’articolo 22 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, degli articoli 52  e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nel caso in cui in uno Stato membro la percentuale dei cittadini dell’Unione che vi risiedono senza averne la cittadinanza e che hanno raggiunto l’età di voto supera di molto la media “una quota del 20% di questi cittadini rispetto al totale dell’elettorato giustifica disposizioni derogatorie relative al diritto di voto”, con la richiesta che queste deroghe si basino sul criterio della durata della residenza.

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