Competenze speciali e giurisdizione italiana: la Corte di Cassazione afferma un principio di diritto

La Corte di Cassazione, sezioni unite civili, interviene con l’ordinanza n. 25588/2026 depositata il 21 settembre (25588) per chiarire il perimetro della giurisdizione italiana. La vicenda aveva al centro una società di diritto olandese che era stata condannata al pagamento a una ditta individuale di un cittadino italiano, che agiva come agente per il territorio della ex Iugoslavia, di un importo di circa 100mila euro. Il Tribunale di Monza aveva respinto l’eccezione fondata sul difetto di giurisdizione avanzata dalla società olandese. Ad avviso del Tribunale la giurisdizione era fondata sulla circostanza che l’attività dell’agente si era svolta in Italia, luogo in cui l’agente aveva la sede. Di qui il ricorso in Cassazione della società olandese, con la sezione lavoro della Suprema Corte che ha chiamato le sezioni unite a risolvere la questione della giurisdizione del giudice italiano sulla base del regolamento n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis). 

La Suprema Corte, respinte le eccezioni di inammissibilità sollevata dal contro-ricorrente, ha analizzato la fondatezza del ricorso della società olandese alla luce dell’articolo 4 del regolamento n. 1215/2012, il base al quale le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono convenute, a prescindere dalla cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro. Pertanto, l’agente, cittadino italiano, avrebbe dovuto citare la società olandese in quello Stato. Ora, l’articolo 7 del regolamento che si occupa delle competenze speciali, dispone che una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in altro Stato membro nel caso di prestazione di servizi dinanzi al giudice del luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. Il contratto di agenzia commerciale riguarda una prestazione di servizi ma il criterio da applicare, anche secondo la giurisprudenza della Corte Ue, è quello del luogo in cui l’agente è tenuto a svolgere in via principale la propria attività per conto del proponente che, in questo caso, non era l’Italia, ma la ex Iugoslavia. Così, la Corte di Cassazione, analizzata e interpretata la giurisprudenza della Corte di giustizia, ha enunciato il principio di diritto in base al quale “ai sensi dell’art. 7 del Regolamento U.E. n. 1215/2021, relativamente all’individuazione dei criteri delle ‘competenze speciali’ – che consentono che una persona domiciliata in uno Stato membro possa essere convenuta in un altro Stato membro – ai fini della competenza giurisdizionale, nel contratto di agenzia commerciale, occorre avere riguardo alla zona territorialmente assegnata all’agente quale luogo della fornitura principale dei servizi per conto del proponente” (nel caso di specie era l’ex Iugoslavia e non l’Italia). Pertanto, non sussiste la giurisdizione del giudice italiano, con la conseguenza che è competente il giudice olandese.

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