L’accesso alla giustizia ambientale deve essere facilitato. Di qui l’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/905 della Commissione del 12 maggio che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 per quanto riguarda un meccanismo di riesame interno per dare seguito alle conclusioni del comitato di controllo dell’osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2015/128 e altri aggiornamenti procedurali (regolamento esecuzione Aarhus). L’Unione europea ha attuato la Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale con il regolamento n. 1367/2006 e, poiché il Comitato di controllo dell’osservanza della Convenzione di Aarhus aveva constatato una violazione della convenzione da parte dell’Unione “per non aver concesso ai membri del pubblico l’accesso a procedimenti amministrativi o giudiziari per impugnare le decisioni in materia di aiuti di Stato adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato che violano il diritto dell’Unione in materia di ambiente”, la Commissione ha modificato il meccanismo di riesame interno.
Con l’intervento della Commissione, l’indicato meccanismo si applicherà alle decisioni in materia di aiuti di Stato “che chiudono il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato, adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2015/1589 e aventi come base giuridica l’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), prima parte della lettera b) (aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo) e lettere c), d) ed e), del trattato e l’articolo 93 e l’articolo 106, paragrafo 2, dello stesso”. Lo Stato membro dovrà confermare “che né l’attività oggetto di un aiuto di Stato né qualsiasi caratteristica della misura notificata indissolubilmente legata all’oggetto dell’aiuto violano il diritto ambientale dell’Unione” utilizzando il modulo di cui all’allegato I, parte I, punto 6.8, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione. Nell’ipotesi in cui la misura di aiuto di Stato sia contraria al diritto dell’Unione, “laddove siano soddisfatti i requisiti pertinenti stabiliti dalla giurisprudenza, la Commissione non può autorizzare l’aiuto”. Inoltre, tenendo conto degli interventi della Corte di giustizia dell’Unione europea che ha precisato la nozione di “interessati” secondo il regolamento n. 2015/1589 è stato modificato il modulo per la denuncia che dovrà essere applicato dal 13 agosto 2025.
Aggiungi un commento