Lotta allo spreco alimentare e regimi armonizzati di responsabilità estesa del produttore nel tessile e nel calzaturiero. Sono tra gli obiettivi principali della direttiva Ue 2025/1892 del 10 settembre 2025 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, serie L, del 26 settembre, da recepire entro il 17 giugno 2027 (direttiva rifiuti). Nell’Unione europea si generano quasi 60 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari (132 kg a persona) e 12,6 milioni di tonnellate di rifiuti tessili, con meno dell’1% di tutti i tessili a livello mondiale riciclato in nuovi prodotti. Cifre che hanno portato l’UE a ridisegnare gli obblighi di Stati e produttori.
In particolare, gli Stati membri dovranno prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo l’intera filiera alimentare, nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici. L’ambito di applicazione degli obblighi è poi ancora più ampio perché, con l’introduzione dell’articolo 9 bis, la direttiva fornisce una guida dettagliata sui comportamenti virtuosi che dovranno stimolare “un cambiamento comportamentale per ridurre i rifiuti alimentari”, attivando campagne di informazione per sensibilizzare l’intera collettività. Per quanto riguarda i soggetti attivi nella filiera alimentare, è richiesto il coinvolgimento di ogni soggetto evitando “impatti sproporzionati sulle piccole e medie imprese”. Spetterà alla Commissione adottare atti delegati per la definizione di una metodologia comune. Il target è arrivare, entro il 2030, a una riduzione degli sprechi del 10% nelle produzioni e del 30% pro capite per i rifiuti provenienti dal commercio al dettaglio, dai ristoranti, dai servizi di ristorazione e dai nuclei domestici.
Per quanto riguarda il tessile, saranno i produttori a dover sostenere i costi di raccolta, cernita e riciclo, attraverso nuovi regimi di responsabilità estesa del produttore che mette a disposizione per la prima volta prodotti tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV (art. 22 bis), inclusi quelli che utilizzano l’e-commerce e indipendentemente, quindi, dal luogo di stabilimento.
L’Unione vuole superare il modello lineare in cui i prodotti tessili sono progettati, fabbricati, utilizzati e scartati, limitando la fast fashion. Al via anche il registro dei produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri.
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