Giurisdizione italiana e sottrazione di minori: chiarimenti dalla Cassazione sulla nozione di residenza abituale

Sulla determinazione della residenza del minore ai fini dell’accertamento della giurisdizione italiana in un procedimento penale è intervenuta la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 30183/25 depositata il 3 settembre (30183). Il procedimento penale era stato avviato nei confronti di una cittadina greca che era stata condannata in Italia per sottrazione e trattenimento di minore all’estero (articolo 574 bis codice penale). La Corte di appello, invece, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano e il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che sussiste la giurisdizione dei tribunali italiani in quanto l’evento consistente nell’impedimento della responsabilità genitoriale da parte del padre della minore si era verificato in Italia e l’Italia era il luogo in cui entrambi i genitori avevano deciso di fissare la residenza abituale della minore. Quest’ultima era nata in Grecia e la condotta illecita della donna era stata effettuata interamente all’estero perché la donna, d’intesa con il marito, aveva deciso di partorire nel Paese ellenico senza rientrare più in Italia.

La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso e nel confermare l’assenza di giurisdizione italiana, ha richiamato la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’8 giugno 2017  nel procedimento C-111/17 che aveva avuto origine dal rinvio pregiudiziale dei giudici greci sull’articolo 11 del regolamento n. 2001/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e sulla responsabilità genitoriale (sostituito dal 2019/1111, Bruxelles-II ter) il quale attribuisce la competenza, per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale nel momento in cui è adito il giudice. La Corte aveva chiarito che non si può ritenere che il minore abbia la residenza abituale in Italia per il solo fatto che i coniugi prima della nascita del bimbo avevano in questo Paese la residenza abituale, così come non è sufficiente che i genitori avessero intenzione di tornare in Italia. Per la Corte Ue, infatti, “l’intenzione dei genitori non può avere una valenza decisiva, di per sé sola, per determinare la residenza abituale di un minore”, costituendo un mero indizio. La Cassazione, basandosi sull’interpretazione fornita dalla Corte Ue e su altri precedenti, ha rilevato che la Corte di appello aveva correttamente escluso la giurisdizione del giudice italiano. L’interesse da tutelare – precisa la Suprema Corte – non è solo quello del genitore di esercitare la responsabilità genitoriale, “ma anche quello del minore a vivere nel suo habitat naturale” che certo non coincide con quello della residenza abituale dei genitori prima della nascita della neonata. Nel caso in esame, la minore non aveva mai avuto alcun collegamento con il territorio italiano e la giurisdizione non può così essere affermata solo sulla base della volontà manifestata dai genitori prima della nascita.

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