L’Italia ratifica l’accordo con la Libia sul trasferimento delle persone condannate

Proprio mentre l’Italia viola obblighi internazionali di fondamentale importanza come quello di cooperazione con la Corte penale internazionale, con legge 17 novembre 2025, n. 170, Roma ha ratificato e dato esecuzione al Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (Legge 170:2025), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2025. Una ratifica che sembra ignorare lo stato dei diritti umani in Libia e che sembra anche, in prospettiva, in grado di portare l’Italia alla violazione di obblighi internazionali. In questo senso, infatti, da un lato si afferma che si vuole fare in modo che le persone condannate scontino la loro pena nel proprio territorio in modo che la pena sia funzionale ad un effettivo reinserimento sociale (sic) e si dispone che lo Stato presti il proprio consenso al trasferimento sentito il parere delle persone condannate (che, quindi, non è in ogni caso vincolante) ma, dall’altro lato, si stabilisce che il trasferimento di una persona condannata possa avvenire “senza il consenso di quest’ultima, quando la sentenza definitiva di condanna pronunciata nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo emesso in conseguenza di tale sentenza dispongono una misura di espulsione od altra misura per effetto della quale la persona condannata non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di Condanna dopo la sua scarcerazione” (articolo 17). E così il senso dell’accordo è più chiaro.

L’articolo 3 dell’accordo si occupa della trasmissione delle richieste e l’articolo 4 delle condizioni per il trasferimento. Quest’ultimo, in linea meramente teorica, è legato al consenso, nella piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. Inoltre, il trasferimento potrà essere condizionato all’adempimento delle pene pecuniarie e delle spese risarcitorie, nonché dei risarcimenti dovuti. Prima di decidere del trasferimento della persona condannata, le autorità nazionali dovranno considerare la gravità e le conseguenze del reato, i precedenti penali, i procedimenti penali pendenti a carico della persona condannata, i rapporti socio-familiari che tale persona ha conservato con l’ambiente di origine, le sue condizioni di salute ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato. La ratifica dell’accordo  – si legge nel preambolo –  è dovuta all’assenza di altri strumenti di cooperazione applicabili tenendo conto che la Libia non ha aderito alla Convenzione del Consiglio d’Europa n. 112 del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate. E forse su questo decisione di Tripoli, sarebbe stato utile riflettere prima di concludere e poi ratificare l’accordo.

 

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