Provvedimento di espulsione: il giudice deve verificare anche la data in cui sono effettuate le pubblicazioni matrimoniali

No all’espulsione se il matrimonio è avvenuto dopo la notifica del provvedimento, ma le pubblicazioni sono state effettuate prima perché in una simile ipotesi l’espulsione compromette le relazioni familiari. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con l’ordinanza n. 23017 depositata l’11 agosto (ordinanza 23017) con la quale è stato accolto il ricorso di una donna, cittadina cubana, alla quale era stato notificato il provvedimento di espulsione del prefetto di Salerno per l’illegittima permanenza in Italia. La donna, che si era poi sposata con un cittadino italiano, si era opposta ma la sua opposizione era stata respinta dal giudice di pace di Salerno in quanto le nozze che, ad avviso della donna, avrebbero dovuto impedite l’espulsione, erano state celebrate in un momento successivo rispetto all’emanazione del provvedimento di espulsione. La Cassazione riconosce questo avvenimento ma ritiene che il giudice di pace avrebbe dovuto valutare anche la circostanza che la pubblicazione ai fini matrimoniali con il cittadino italiano era avvenuta ben prima. Richiamando la direttiva 2008/115 del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, la Suprema Corte ha ritenuto che il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare contiene – come precisato anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 202 del 2013 – “il principio generale secondo il quale nell’ambito delle relazioni interpersonali ogni decisione che colpisce uno dei soggetti della relazione familiare e/o genitoriale finisce per ripercuotersi anche sull’altro ed il distacco dal nucleo familiare è troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali”. Questo vuol dire – osserva la Cassazione – che il giudice è tenuto a un “esame circostanziato della situazione dello straniero interessato e dei suoi familiari”, in linea con l’articolo 117 della Costituzione e l’articolo 8 della Convenzione europea che è parametro interposto. Ora, poiché il giudice di pace non aveva considerato le pubblicazioni effettuate prima del provvedimento di espulsione, il ricorso è stato accolto con remissione al giudice di pace per un nuovo esame.

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