Adottata dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) la prima Convenzione sui rischi biologici nell’ambiente del lavoro. Il 13 giugno, nel corso della 113esima conferenza internazionale dell’Organizzazione si è concluso un iter lungo che ha condotto all’approvazione della Convenzione n. 192 sulla prevenzione e la protezione contro i rischi biologici nell’ambiente del lavoro (Convenzione n. 192) che ha come obiettivo l’imposizione di precisi obblighi sugli Stati al fine di tutelare i lavoratori per rafforzare salute e sicurezza in ogni settore lavorativo.
In base alle nuove regole, i datori di lavoro dovranno adottare misure per prevenire e proteggere i lavoratori, anche con riguardo all’impatto del clima e dei rischi ambientali, nel caso di esposizione ai rischi biologici nell’ambiente di lavoro, garantendo un alto livello di informazione del personale riguardo a rischi e pericoli. Il Trattato ha un ampio ambito di applicazione perché riguarda ogni lavoratore in ogni campo di attività economica. Ogni Stato membro, in base all’articolo 6, dovrà assicurare consultazioni con le organizzazioni dei lavoratori più rappresentative e dovrà garantire la tutela dei lavoratori e l’accesso alle informazioni sui pericoli. Predisposto un sistema di valutazione e di indagine sui rischi, assicurando la pubblicazione di statistiche annuali che consentano un monitoraggio e interventi per il miglioramento della situazione. Gli Stati dovranno prevedere ispezioni e formare personale specializzato. Un mix di obblighi per gli Stati e per i datori di lavoro a cui la Convenzione affianca (sezione IX) diritti e doveri dei lavoratori e dei loro rappresentanti. In base all’articolo 25 del Trattato, l’entrata in vigore è prevista 12 mesi dopo la ratifica di due membri che hanno proceduto alla registrazione presso il Direttore generale dell’OIL.
Oltre alla Convenzione, l’Organizzazione internazionale del lavoro ha approvato una raccomandazione (raccomandazione) che contiene linee guida e fornisce precise indicazioni sulla fase di attuazione per la valutazione del rischio, la predisposizione dei sistemi di allerta precoce, le misure di pianificazione e di risposta anche nei casi di pandemia. Sono altresì specificate le modalità di esposizione e trasmissione come l’aria, il contatto diretto e i vettori biologici.
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