L’Unione europea rafforza i rapporti con Stati extra Ue, anche ampliando l’ambito oggettivo di accordi già conclusi. È il caso dell’accordo sul commercio digitale tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, pubblicato, insieme alla decisione (UE) 2026/125 del Consiglio dell’8 dicembre 2025 (Decisione), sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 20 gennaio 2026, serie L, accordo distinto e autonomo, seppure complementare, rispetto a quello di libero scambio concluso tra i due soggetti il 19 ottobre 2018 (Accordo commercio digitale). Il commercio digitale – nella visione dell’Unione europea – serve per rafforzare, soprattutto nell’attuale contesto geopolitico in cui diventa centrale la diplomazia digitale, l’accesso a nuovi mercati, puntando a eliminare gli ostacoli amministrativi e a garantire la protezione dei consumatori. Il Sud-Est asiatico, con gli accordi con Giappone (2024) e Repubblica di Corea (2025), è già una meta su cui l’Unione europea ha puntato anche attraverso la Strategy Global Gateway.
Il nuovo accordo punta agli scambi digitali di beni e servizi, agevolando il flusso transfrontaliero dei dati, senza perdere di vista la certezza del diritto da applicare alle imprese che operano nel contesto del commercio digitale transfrontaliero. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, l’articolo 2 specifica che l’accordo si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi per via elettronica, con esclusione dei servizi audiovisivi e radiotelevisivi e, tra gli altri ambiti, dei servizi forniti nell’esercizio dei poteri governativi. Il capo 2 è dedicato ai flussi dei dati, incluse le questioni relative alla protezione dei dati personali. Esclusa la previsione di dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica e garantita, all’articolo 12, la protezione dei consumatori online. Spazio alla cooperazione sulle questioni relative al commercio digitale. Inoltre, nell’accordo si assicura un contesto in cui sia garantita la presenza di dati aperti della pubblica amministrazione, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici. Per la soluzione delle controversie, l’articolo 33 rinvia al quadro predisposto nel Capo 14 dell’Accordo di libero scambio, incluso il meccanismo di mediazione.
L’entrata in vigore è prevista il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si scambieranno notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l’entrata in vigore dell’accordo.
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