Vittimizzazione secondaria: nuova condanna all’Italia

È ancora una volta, tra gli altri motivi, il linguaggio sessista e stereotipato nelle aule di giustizia a costare all’Italia una condanna per violazione degli articoli 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché dell’articolo 3 sul divieto di trattamento inumani o degradanti. Con la sentenza del 5 luglio (Ubeda e altri contro Italia, ricorso n. 9993/24, CASE OF UBEDA AND OTHERS v. ITALY), la Corte ha accertato l’assenza di misure tempestive e adeguate per tutelare le vittime di violenza domestica, nonché ritardi nell’adozione di misure come la decadenza dalla responsabilità genitoriale di un padre autore di gravi violenze anche nei confronti dei figli così come la vittimizzazione secondaria subita dalla donna vittima di violenza sessuale (già evidenziata con la sentenza del 23 settembre 2025, Scuderoni contro Italia, ricorso n. 6045/24). La vicenda è complessa: una cittadina francese, residente in Italia da diversi anni, con due figli, aveva presentato alla polizia una denuncia per le violenze fisiche, psicologiche ed economiche commesse dal suo ex compagno (padre dei due figli). Tuttavia, con riguardo alla denuncia per violenza sessuale nei suoi confronti e violenze di altro genere verso i figli, presentata ad aprile 2021, il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione sostenendo che la circostanza che l’uomo avesse minacciato la donna con un coltello alla gola doveva essere considerato “uno scherzo di cattivo gusto (bad joke)” e le violenze nei confronti dei figli erano state liquidate come misure disciplinari che non avevano ecceduto il diritto rientrante nell’autorità genitoriale. Sulla violenza sessuale di cui la donna era stata vittima, la pm aveva chiesto l’archiviazione ritenendo che non era stato possibile dimostrare il mancato consenso della donna e, per di più, aveva scritto nelle motivazioni, che è normale che “gli uomini debbano superare un livello minimo di resistenza che ogni donna tende a mostrare quando è stanca della vita quotidiana e un uomo fa delle avances sessuali”. La richiesta di archiviazione era stata respinta e, solo nel 2024, il nuovo pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio dell’uomo. Tuttavia, malgrado ciò, le udienze erano state rinviate varie volte e, di fatto, al momento della presentazione del ricorso a Strasburgo non si era tenuta alcuna udienza in sede penale. Intanto, andava avanti il procedimento civile dinanzi al Tribunale per i minorenni che solo dopo diverso tempo aveva sospeso la responsabilità genitoriale del padre.

La Corte europea ha accolto il ricorso della donna e dei figli disponendo anche un indennizzo di 60mila euro per i danni non patrimoniali subiti dalle vittime. In particolare, con riguardo alla violenza domestica, la Corte ha precisato che gli Stati sono tenuti a prevenire la violenza domestica, soprattutto laddove si sia in presenza di situazioni ricorrenti che richiedono risposte immediate, con l’adozione di misure operative e preventive, adeguate ai rischi che le donne possono correre. Non basta l’adozione di leggi adeguate come appaiono alla Corte quelle italiane, perché è necessario svolgere indagini immediate e complete, tenendo conto delle specificità della violenza domestica. Sulla tutela dei figli minorenni, Strasburgo ritiene che, in una prima fase, il Tribunale per i minorenni aveva agito in modo adeguato, collocando i minori in una casa protetta. Tuttavia, successivamente, questo periodo si era protratto per tre anni causando un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata e familiare, senza che fossero adottate misure restrittive nei confronti dell’uomo, arrivate dopo diversi anni. Sulla violenza sessuale subita dalla donna, la Corte critica le motivazioni che hanno spinto il pubblico ministero a chiedere l’archiviazione. È evidente – scrive la Corte – che le motivazioni “riflettevano una cultura sessista e stereotipata che deve essere evitata nelle aule dei tribunali nazionali” perché causa di una vittimizzazione secondaria delle donne proprio nei luoghi dove dovrebbero essere tutelate, nel rispetto della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica adottata a Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata dall’Italia con legge n. 77 del 27 giugno 2013. La Corte ha anche accertato che “le autorità non hanno compiuto alcuno sforzo serio per valutare un quadro d’insieme”, rilevando così, in conclusione, la violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

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