Collegamento tra le cause e litispendenza: sì alla giurisdizione italiana – Lis pendes and related actions: Court of Cassation on the italian jurisdiction

Il litisconsorzio necessario e la connessione di cause giustificano la giurisdizione del giudice italiano, ad eccezione dei casi in cui il litisconsorzio sia fittizio. Di conseguenza, l’azione giurisdizionale nei confronti di una società immobiliare con sede in Italia e, congiuntamente, l’azione nei confronti dell’ex moglie del ricorrente -che ha avviato l’azione in Italia – e della figlia, cittadine russe, residenti in Russia, giustifica la giurisdizione del giudice italiano se la domanda verso la società immobiliare è strettamente connessa rispetto alle domande proposte nei confronti degli altri convenuti. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza n. 4884 (4884), con la quale è stato respinto il ricorso delle due donne che contestavano la giurisdizione italiana rispetto all’azione avviata dall’ex marito nei loro confronti. L’uomo si era rivolto ai giudici italiani chiedendo la nullità della cessione di quote del capitale di una società immobiliare con sede in Italia, citata anch’essa in giudizio. Le donne sostenevano l’assenza di giurisdizione del giudice italiano. Tesi non condivisa dalla Cassazione che, risolvendo il regolamento di giurisdizione, ha riconosciuto la competenza del giudice italiano in base all’articolo 3 della legge n. 218/95 che rinvia anche alla Convenzione di Bruxelles del 1968. Ed invero, nel caso in esame, la Cassazione respinge la pretestuosità della domanda nei confronti della società e, quindi, ritiene che il litisconsorzio non sia stato fittizio o pretestuoso. Inoltre, anche valorizzando la causa petendi delle domande, si realizza una vis actrativa della giurisdizione italiana radicata sulla domanda verso la società immobiliare “cui sono strettamente connesse le domande proposte verso altri convenuti” proprio in ragione del collegamento tra cause “che ne giustifica la trattazione e decisione unitaria”.

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