L’Italia va deferita all’Assemblea degli Stati parte e/o al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. È chiara la Procura della Corte penale internazionale nelle osservazioni presentate alla Pre-Trial Chamber il 25 giugno e rese pubbliche il 26 (0902ebd180be8744). Per giustificare la mancata consegna di Almasri, malgrado il mandato di arresto emesso dalla Camera preliminare il 18 gennaio 2025, l’Italia si è trincerata dietro la separazione delle funzioni dei diversi organi statali per escludere una responsabilità del Governo che non può ingerirsi nelle scelte degli organi giurisdizionali, ma naturalmente sul piano internazionale è un aspetto del tutto irrilevante perché è lo Stato che risponde nel suo complesso dell’adempimento degli obblighi internazionali. La Procura ha anche sottolineato che gli Stati non possono invocare il diritto interno per sottrarsi agli obblighi internazionali e, quindi, nessun dubbio per l’ufficio della Procura che l’Italia non ha adempiuto all’obbligo di cooperazione (articolo 87 dello Statuto) a cui era tenuta in quanto Stato parte all’accordo che ha istituito la Corte penale. Con la mancata esecuzione del mandato di arresto l’Italia ha paralizzato il procedimento nei confronti di Almasri tenendo conto dell’impossibilità di svolgere il procedimento in contumacia. Non convince la Procura neanche l’interpretazione addotta dall’Italia con riguardo alla legge n. 237/2012 perché – specifica la Procura – se è vero che tale legge non prevede espressamente l’arresto d’ufficio da parte della polizia giudiziaria, è anche vero che non lo esclude, con la conseguenza che dovrebbe essere applicato l’articolo 3, paragrafo 2 dell’indicata legge che rinvia, per quanto non espressamente previsto nella legge, al codice di procedura penale, con l’applicazione dell’articolo 716 del codice di procedura penale. Nessuna consultazione con la Corte, poi, malgrado le possibilità offerte dall’articolo 97 dello Statuto. Inoltre, la Procura ha sottolineato che la “difesa” italiana circa l’esistenza di richieste concorrenti di estradizione da parte della Libia e di consegna da parte della Corte penale internazionale non appare fondata: in primo luogo, la richiesta di estradizione da parte della Libia è stata richiamata per la prima volta dall’Italia che mai l’aveva sollevata in passato e non è stato fornito alcun documento circa una richiesta di estradizione. A ciò si aggiunga che l’articolo 90 dello Statuto prevede una consultazione con la Corte nel caso di richieste concorrenti che, invece, non è stata mai avviata. In ogni caso, Almasri non è stato mai estradato o consegnato, ma ricondotto in Libia con tutti gli onori.
Si vedano i post https://www.marinacastellaneta.it/blog/corte-penale-internazionale-primo-passo-verso-laccertamento-della-violazione-dellobbligo-di-cooperazione-da-parte-dellitalia.html e https://www.marinacastellaneta.it/blog/pasticcio-almasri-il-procuratore-autorizzato-a-presentare-osservazioni-in-risposta-allitalia-spunta-la-questione-dellestradizione-alla-libia.html.
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