Corte di Cassazione e mandato di arresto europeo: sì alla consegna se manca il radicamento sul territorio

Per invocare il radicamento sul territorio italiano come motivo di rifiuto alla consegna in attuazione di un mandato di arresto europeo, da parte delle autorità italiane, non basta la mera frequentazione di un luogo, ma è necessaria una residenza stabile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con la decisione n. 33387 depositata l’8 ottobre (33387) con la quale è stato respinto il ricorso di una cittadina francese condannata in patria per truffa. La Corte di appello di Firenze aveva disposto la consegna all’autorità giudiziaria francese e la donna aveva fatto ricorso in Cassazione invocando la sua permanenza  in Italia e il suo radicamento sul territorio a partire dal 2018. La Cassazione, alla luce della legge n. 69/2005 (poi modificata decreto legislativo n. 10 del 2 febbraio 2021) con la quale è stata recepita la decisione quadro 2002/584 recante disposizioni in materia di mandato di arresto europeo e di procedure di consegna tra Stati membri (poi modificata dalla n. 2009/299/GAI), ha respinto il ricorso in primo luogo perché, in tema di mandato di arresto europeo, sono inammissibili le censure che “involgono l’accertamento del radicamento del soggetto richiesto nel territorio dello Stato”, che attengono, invece, alla motivazione della decisione. In secondo luogo, la ricorrente aveva opposto “all’analitica disamina della documentazione” della Corte di appello l’esistenza di una mera frequentazione di una località in Toscana. Inoltre, la Cassazione sottolinea che già in passato è stata esclusa l’opponibilità del rifiuto facoltativo della consegna della persona stabilmente residente in caso di sentenza esecutiva seppure non definitiva. Del tutto legittima – precisa la Cassazione – l’emissione di un mandato di arresto europeo sulla base di una sentenza esecutiva ma non definitiva perché l’articolo 8 della decisione quadro 2002/584/GAI “conferisce rilievo alla sola esecutività e non all’irrevocabilità della sentenza”, in forza del sistema di cooperazione predisposto a livello Ue.

Nessun commento

Aggiungi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *