Restyling per le procedure di arbitrato interno e internazionale. La Francia, con il decreto n. 2026-741 del 6 agosto 2026 (joe_20260807_0183_0011), che racchiude 23 articoli, apporta modifiche al codice di procedura civile, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2027. Tra le novità, l’attribuzione del potere ai collegi arbitrali di disporre penalità finanziarie (astreinte), nonché l’adozione di misure cautelari e provvisorie. È garantita una certa flessibilità nelle procedure nell’arbitrato internazionale proprio per consentire il pieno rispetto del principio di proporzionalità volto ad adeguare l’arbitrato alla complessità del caso. È stabilito che il giudice nazionale adito per una controversia al centro di un accordo arbitrale dovrà dichiararsi incompetente salvo nei casi in cui l’accordo sia nullo o manifestamente inapplicabile. Al giudice d’appui (capitolo II) sono attribuiti nuovi poteri, ad esempio consentendo la provvisoria esecutività delle misure cautelari, nonché con la possibilità di ordinare a un terzo la produzione di prove in suo possesso. Il decreto, inoltre, introduce una procedura per l’efficacia del lodo in Francia non solo per l’exequatur ma anche per il riconoscimento che potrà essere richiesto come domanda principale o in via incidentale.
I lodi arbitrali potranno essere firmati con firme elettroniche, a condizione che siano rispettati i parametri di autenticità e sicurezza fissati nel decreto. Modificato l’articolo 1448: con il nuovo testo sono introdotte novità sulla ripartizione tra tribunali statali e tribunali arbitrali. In particolare, l’indicata norma prevede che “Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si: 1°) Le tribunal arbitral n’est pas encore saisi à la date à laquelle la juridiction de l’Etat est saisie et; 2°) La convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. Toute stipulation contraire à la règle édictée aux alinéas précédents doit être expresse et non équivoque“.
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