Pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, serie L, del 19 giugno 2025, la Decisione (UE) 2025/1217 del Consiglio, del 22 maggio 2025, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati (Decisione arbitrato) che si applica agli arbitrati tra un investitore e uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica, intentati in base a un trattato sugli investimenti concluso prima del 1° aprile 2014. La Convenzione (Convenzione arbitrato) fornisce la nozione di “trattato sugli investimenti” che è considerato “qualsiasi trattato bilaterale o multilaterale, compreso qualsiasi trattato comunemente denominato accordo di libero scambio, accordo di integrazione economica, accordo quadro sul commercio e gli investimenti o accordo di cooperazione oppure trattato bilaterale in materia di investimenti, che contenga disposizioni relative alla protezione degli investimenti o degli investitori e al diritto degli investitori di ricorrere all’arbitrato nei confronti delle parti del medesimo trattato”.
L’indicata Convenzione consente la partecipazione non solo degli Stati ma permette anche l’adesione delle organizzazioni regionali di integrazione economica e, quindi, la Convenzione era stata firmata a nome dell’Unione il 7 luglio 2024, con riserva della sua conclusione in data successiva (Si veda il post https://www.marinacastellaneta.it/blog/convenzione-sulla-trasparenza-nellarbitrato-tra-investitori-e-stato-verso-la-firma-dellunione-europea.html.).
Con la decisione 2025/1217, il Consiglio ha previsto che sarà la Commissione a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di approvazione previsto all’articolo 7 della Convenzione. L’Unione ha anche formulato una riserva “a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della convenzione, in base a cui l’Unione non applica le norme UNCITRAL di trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stati basato sui trattati («norme») quando agisce in qualità di parte convenuta in caso di controversia avviata a norma del trattato sulla Carta dell’energia nei confronti di uno Stato membro che non è parte della convenzione, salvo che sia convenuto diversamente con lo Stato membro interessato”.
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