Stop agli arbitrati intra-Ue fondati sulla Carta dell’energia

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 2 settembre 2021, causa C-741/19 (Komstroy) e prima ancora con la pronuncia del 6 marzo 2018, causa C-284/16 (Achmea), è stata chiara: l’articolo 26, paragrafo 2, lett. c) del Trattato sulla Carta dell’energia, dedicato alla soluzione delle controversie tra un investitore e una Parte contraente, deve essere interpretato nel senso che tale norma non è applicabile alle controversie tra uno Stato membro e un investitore di uno Stato membro in merito a un investimento effettuato da un investitore nel primo Stato. Tuttavia, diversi tribunali arbitrali hanno continuato ad accettare la giurisdizione, pronunciando lodi arbitrali nei procedimenti intra-Ue e compromettendo, così, gli articoli 267 e 344 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Per bloccare questa prassi, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno approvato la decisione (UE) 2025/1904 del 10 settembre 2025 relativa all’approvazione da parte dell’Unione dell’accordo concernente l’interpretazione e l’applicazione del trattato sulla Carta dell’energia, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue, serie L, del 19 settembre 2025 (Carta dell’energia – interpretazione).

Per garantire il pieno rispetto delle pronunce della Corte sulla questione e delle norme del TFUE, l’articolo 2 dell’accordo sull’interpretazione, allegato alla decisione, stabilisce in modo inequivocabile che: “Le parti ribadiscono, per maggiore certezza, di condividere un’intesa comune sull’interpretazione e sull’applicazione del trattato sulla Carta dell’energia, secondo cui l’articolo 26 di detto trattato non può né ha mai potuto costituire la base giuridica per i procedimenti arbitrali intra-UE”. Pertanto, i procedimenti arbitrali-intra UE sono privati della base giuridica. Sul punto, nell’accordo si specifica che “l’articolo 47, paragrafo 3, del trattato sulla Carta dell’energia non si estende e non avrebbe in qualsiasi momento potuto estendersi, a tali procedimenti”. Di conseguenza, l’articolo 47, paragrafo 3, del trattato sulla Carta dell’energia in base al quale le disposizioni della Carta “continuano ad applicarsi agli investimenti effettuati nell’area di una Parte contraente da investitori di altre Parti contraenti o nell’area di altre Parti contraenti da investitori di detta Parte contraente, per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data in cui il recesso dal Trattato prende effetto”, non può aver prodotto effetti giuridici nelle relazioni intra-UE “quando uno Stato membro ha receduto dal trattato sulla Carta dell’energia prima della conclusione del presente accordo, e non produrrebbe effetti giuridici nelle relazioni intra-UE qualora una parte receda dal trattato sulla Carta dell’energia successivamente”.

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