La Corte europea dei diritti dell’uomo blinda la libertà di stampa in presenza di notizie di interesse pubblico. Con la sentenza depositata l’8 gennaio, nel ricorso n. 7557/23, Tafzi El Hadri contro Spagna, Strasburgo ha dato ragione ai giornalisti bocciando l’azione di due ricorrenti i quali sostenevano che fosse stato violato il diritto al rispetto della vita privata in quanto finiti sotto i riflettori della stampa (CASE OF TAFZI EL HADRI AND EL IDRISSI MOUCH v. SPAIN).
L’istanza a Strasburgo è stata presentata da due educatori di un centro per minori stranieri i quali si ritenevano diffamati da alcuni articoli apparsi nell’edizione online di un giornale (ripreso anche nell’edizione cartacea) in cui era stato pubblicato un articolo sui centri per i minori come terreno per il fondamentalismo. Si sosteneva che molti educatori erano stati selezionati per la conoscenza della lingua araba e che era stata svolta un’attività di indottrinamento. La società proprietaria del centro aveva avviato un’indagine e respinto le accuse nei confronti del centro come luogo di radicalizzazione. Qualche anno dopo il centro era stato chiuso perché non aveva più ricevuto fondi dal Comune di Barcellona e gli educatori avevano perso il lavoro. I due ricorrenti avevano denunciato i giornalisti, ma l’inchiesta era stata chiusa in quanto non era stato ravvisato alcun reato da parte dei cronisti. Così, i ricorrenti avevano provato sul piano civile sostenendo di avere subito una lesione alla propria reputazione in quanto l’articolo conteneva accuse false nel momento in cui si sosteneva che gli educatori erano stati assunti solo per la conoscenza del dialetto parlato in Marocco e per aver svolto un’attività di diffusione del fondamentalismo islamico. In primo e in secondo grado il ricorso era stato respinto e anche la Corte suprema aveva ritenuto che il lavoro dei giornalisti fosse stato corretto e non diffamatorio.
Dello stesso avviso la Corte europea dei diritti dell’uomo secondo la quale si è verificata un’ingerenza nell’articolo 8, che riconosce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, tanto più che nell’articolo i giornalisti avevano indicato il luogo di lavoro e il credo religioso dei ricorrenti. Tuttavia, nell’effettuare un bilanciamento con il diritto alla libertà di stampa, incluso nell’articolo 10 che assicura la libertà di espressione, la Corte sottolinea che l’articolo non aveva dichiarazioni offensive o che potessero costituire un attacco pubblico contro i musulmani in Spagna, né vi era un carattere discriminatorio nei confronti di un gruppo. Certo, alcuni passi dell’articolo potevano apparire controversi, così come la scelta di taluni termini in particolare nel titolo e nell’occhiello erano “forti”, ma senza violazioni dell’articolo 8.
La Corte esclude la possibilità di applicare l’articolo 17 sull’abuso del diritto con riguardo all’esercizio della libertà di espressione in questo specifico caso perché tale norma può essere invocata solo quando è assolutamente chiaro che il fine è quello di attaccare i valori convenzionali. Nel caso in esame, non c’è nessuna indicazione in questa direzione: l’articolo non conteneva dichiarazioni diffamatorie o offensive e non vi erano ridicolizzazioni del gruppo. L’articolo era rivolto alla questione della tutela dei minori stranieri e sui rischi di indottrinamento e manipolazione, con un evidente interesse pubblico del tema trattato, aspetto che comporta poco spazio per eventuali limitazioni della libertà di stampa in base ai limiti previsti dall’articolo 10, comma 2. Le dichiarazioni fatte dai giornalisti riguardavano il centro e non è preclusa la possibilità per un giornalista di partire da casi individuali per rappresentare la situazione di un determinato luogo. Inoltre, i giornalisti si erano basati anche su fonti ufficiali sulle quali è legittimo fare affidamento, senza chiedere al giornalista di effettuare controlli su tali fonti. Rispettate anche le regole deontologiche perché i cronisti avevano provato ad ottenere una dichiarazione dal centro in cui si trovavano i minori, ma i responsabili avevano preferito non rispondere. Così, accertata la correttezza dell’azione dei giornalisti e l’interesse pubblico delle notizie divulgate, la Corte ha respinto il ricorso ritenendo che non fosse stato violato l’articolo 8 della Convenzione.
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