Sull’impugnazione di una decisione in materia di exequatur, con riferimento al regolamento n. 44/2001 poi sostituito dal n. 1215/2012 sulla competenza giurisdizionale, l’esecuzione e il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I bis), applicabile dal 10 febbraio 2025, si è pronunciata la Corte di Cassazione francese, sezione prima civile, con la sentenza del 18 giugno 2025, n. 23-23.510 (18 juin 2025, 23-23.510). Nel caso al centro della pronuncia, un debitore era stato condannato dalla Commercial Court inglese, nel lontano 2012, a pagare un importo a una società farmaceutica con sede nel Regno Unito. La pronuncia era stata resa esecutiva in Francia e notificata regolarmante. Dopo dieci anni l’uomo aveva impugnato il provvedimento invocando l’articolo 43 del Regolamento Bruxelles I. La Cassazione, nel respingere il ricorso, ha specificato che l’impugnazione prevista dall’art. 43 (ricorso contro la dichiarazione di esecutività) del regolamento n. 44/2001 presentata contro la dichiarazione redatta dal cancelliere che stabilisce l’esecutività della sentenza non è classificabile come impugnazione ai sensi dell’art. 542 del Codice di procedura civile ed è invece regolata da termini diversi in base ai quali il ricorso deve essere proposto entro un mese dalla notifica della dichiarazione di esecutività. Così, poiché la notifica di tale dichiarazione era stata corretta, bene avevano fatto i giudici di appello a dichiarare il ricorso dell’uomo irricevibile. La Cassazione, sul punto, ha chiarito che l’art. 43 del regolamento non contiene una procedura di appello con la conseguenza che il termine per la contestazione è di un mese. Nel caso in esame la dichiarazione di esecutività era stata corretta e il ricorso avverso il provvedimento non era avvenuto entro un mese ma ben più tardi, con la conseguenza che era inevitabile la dichiarazione di irricevibilità. In particolare, la Cassazione ha affermato il principio generale di cui all’art. 680 del codice di procedura civile secondo il quale l’atto di notifica di una decisione o di altro atto deve indicare in modo espresso i mezzi e i termini di impugnazione, nonché le modalità con le quali il soggetto interessato può esercitare tale ricorso. Tali criteri – osserva la Cassazione – valgono anche nei casi di notifica ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 44/2001 circa l’esecutività di una sentenza resa in un altro Paese membro dell’Unione europea. Tuttavia, poiché l’articolo 43 del regolamento non è un’impugnazione volta ad annullare una sentenza emessa in primo grado, la Corte di appello non può procedere a condannare una parte al pagamento di un’ammenda proprio perché l’articolo 559 del codice di procedura civile non è applicabile.
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